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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE


             di esseri umani. Si consideri poi che il decreto legislativo n. 24 del 2014 non ha
             provveduto alla definizione del reato di tratta, già previsto ben prima dal codice
             penale, ma ha soltanto inciso sulla descrizione della condotta. Il reato di tratta è
             punito assai severamente, ed è tra i più gravi delitti che compongono la sezione.
             Lo stesso non è per i reati di sfruttamento del lavoro minorile, che si sostanziano
             in fattispecie contravvenzionali, punite con pene assai blande, se il riferimento è,
             come pare, all’apparalo sanzionatorio predisposto dalla legge n. 977 del 1967,
             avente ad oggetto la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Questi reati,
             allora, ben possono essere oggetto prioritario di un decreto penale di condanna.




             3. Casi di irrilevanza dei precedenti penali


                  I  precedenti  penali  non  costituiscono  sempre  e  comunque  motivo  di
             esclusione dalla gara. La disciplina normativa, pur ispirata a particolare rigore
             non limitando temporalmente gli effetti delle condanne, prevede alcune situa-
             zioni che inibiscono la produzione delle conseguenze impeditive della parteci-
             pazione alle gare.
                  Il primo caso, il più ovvio, è quello della depenalizzazione, ossia dell’abro-
             gazione, post iudicatum, della norma incriminatrice. Ai sensi di quanto disposto
             dall’articolo 2, comma secondo, c.p., l’abrogazione della norma incriminatrice
             travolge il giudicato di condanna e fa cessare l’esecuzione della pena come ogni
             altro effetto penale della condanna.
                  La previsione del codice degli appalti, allora, appare superflua, dato che già
             il codice penale contiene una disciplina in grado di regolare le conseguenze
             anche sul piano della caducazione degli impedimenti alla partecipazione alle
             gare pubbliche; sembra in più destinata a non operare, dal momento che è irrea-
             listico un intervento abrogativo di norme che prevedono reati particolarmente
             gravi, come quelli presi in considerazione dalle disposizioni ora in esame.
                  L’altro caso, in qualche modo affine, è quello della revoca della condanna.
             La disposizione del codice degli appalti non dice di più, non qualifica in parti-
             colare la revoca, e allora sembra che il riferimento sia anzitutto all’intervento del
             giudice dell’esecuzione, come regolato dall’articolo 673 c.p.p.

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