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CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PENALE
di esseri umani. Si consideri poi che il decreto legislativo n. 24 del 2014 non ha
provveduto alla definizione del reato di tratta, già previsto ben prima dal codice
penale, ma ha soltanto inciso sulla descrizione della condotta. Il reato di tratta è
punito assai severamente, ed è tra i più gravi delitti che compongono la sezione.
Lo stesso non è per i reati di sfruttamento del lavoro minorile, che si sostanziano
in fattispecie contravvenzionali, punite con pene assai blande, se il riferimento è,
come pare, all’apparalo sanzionatorio predisposto dalla legge n. 977 del 1967,
avente ad oggetto la tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. Questi reati,
allora, ben possono essere oggetto prioritario di un decreto penale di condanna.
3. Casi di irrilevanza dei precedenti penali
I precedenti penali non costituiscono sempre e comunque motivo di
esclusione dalla gara. La disciplina normativa, pur ispirata a particolare rigore
non limitando temporalmente gli effetti delle condanne, prevede alcune situa-
zioni che inibiscono la produzione delle conseguenze impeditive della parteci-
pazione alle gare.
Il primo caso, il più ovvio, è quello della depenalizzazione, ossia dell’abro-
gazione, post iudicatum, della norma incriminatrice. Ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2, comma secondo, c.p., l’abrogazione della norma incriminatrice
travolge il giudicato di condanna e fa cessare l’esecuzione della pena come ogni
altro effetto penale della condanna.
La previsione del codice degli appalti, allora, appare superflua, dato che già
il codice penale contiene una disciplina in grado di regolare le conseguenze
anche sul piano della caducazione degli impedimenti alla partecipazione alle
gare pubbliche; sembra in più destinata a non operare, dal momento che è irrea-
listico un intervento abrogativo di norme che prevedono reati particolarmente
gravi, come quelli presi in considerazione dalle disposizioni ora in esame.
L’altro caso, in qualche modo affine, è quello della revoca della condanna.
La disposizione del codice degli appalti non dice di più, non qualifica in parti-
colare la revoca, e allora sembra che il riferimento sia anzitutto all’intervento del
giudice dell’esecuzione, come regolato dall’articolo 673 c.p.p.
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