Page 86 - copertina 3_4_2014.qxt
P. 86

GIUSEPPE SANTALUCIA



               ampio ed eterogeneo, anche al decreto penale, e la limitazione, quanto al secon-
               do ben più ristretto nel riferimento a delitti severamente puniti, soltanto alla
               sentenza. Quest’accorgimento di definizione dei campi di incidenza dei vari tipi
               di condanna non è stato tenuto presente nella redazione dell’articolo 80 del
               vigente codice.
                    Esso ora privilegia, con una indiretta ma inequivoca indicazione di impor-
               tanza, i motivi ostativi consistenti in precedenti penali, che enumera al primo
               comma, riservando ai successivi tutti gli altri, compresi quelli del trovarsi in
               stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il
               caso del concordato con continuità aziendale) o dell’essere sottoposto ad una
               procedura per la dichiarazione di una di dette situazioni, che invece prima com-
               parivano in esordio del corrispondente articolo.
                    Ma, nel far ciò, l’articolo 80 compone un quadro di delitti di spiccata gra-
               vità, rinunciando a formule aperte, come quella del precedente codice circa i
               reati, pur gravi, che incidono sulla moralità professionale, e quindi rendendo
               ancor meno probabile che possa assumere rilievo un mero decreto penale di
               condanna.
                    Né può dirsi che l’ultima previsione, relativa ad “ogni altro delitto da cui
               derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica ammini-
               strazione”, possa essa sola giustificare l’indicazione del decreto penale, dato che
               questa pena accessoria si applica ad una serie di reati di elevata gravità, specifi-
               camente elencati all’articolo 32-quater codice penale, anch’essi assai difficilmente
               punibili in concreto con una pena detentiva contenuta nel ristretto limite dei sei
               mesi di reclusione, e perciò nei confini della convertibilità in pena pecuniaria.
                    Può, di contro, essere preso in considerazione l’inciso, che compare alla
               lettera f) del menzionato articolo 80 e che ha riguardo ai reati di sfruttamento
               del lavoro minorile e ad altre forme di tratta di esseri umani definite con il
               decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
                    La giustapposizione di queste categorie di reati, da un lato quelli di sfrut-
               tamento  del  lavoro  minorile  e  dall’altro  quelli  di  tratta,  indicati  come  “altre
               forme di tratta”, non è agevolmente comprensibile, e certo non aiuta la valoriz-
               zazione delle specifiche modalità espressive utilizzate, che sembrano fare dei
               primi - i reati di sfruttamento - una specie dell’ampia categoria dei reati di tratta

               82
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91