Page 59 - copertina 3_4_2014.qxt
P. 59

I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             15. Situazioni di controllo o collegamento tra imprese


                  l’ipotesi di esclusione dalle procedure di gara di operatori legati da vincoli
             di controllo o collegamento societario costituisce una “tradizionale” previsione
             dell’ordinamento italiano in materia di appalti pubblici, ricollegabile al più gene-
             rale divieto di partecipazione a una stessa gara di soggetti legati da stabile comu-
             nanza d’interessi.
                  si tratta di divieti posti a garanzia della trasparenza delle gare, ritenendosi
             che la partecipazione contestuale di imprese in conflitto d’interessi possa pre-
             giudicarne il regolare svolgimento.
                  la disposizione oggi contenuta nella lettera m) del comma 5 del codice,
             al riguardo, riproduce nella sua versione più recente il disposto del previgente
             art. 38, comma 1, lettera m- quater), del d.lgs. n. 163/2006, intervenuto all’esito
             di un tormentato e contraddittorio percorso giurisprudenziale: all’origine vi era
             l’art. 10, della legge n. 109/1994, il quale affermava unicamente il divieto di par-
             tecipazione di imprese che si trovassero in situazione di “controllo” ai sensi del-
             l’art. 2359 cod. civ. (norma che, come noto, qualifica come società controllate
             quelle  in  cui  altra  società  dispone  della  maggioranza  dei  voti  nell’assemblea
             ordinaria  o  di  voti  sufficienti  per  esercitare  un’influenza  dominante  in  detta
             assemblea, o comunque si trova soggetta a tale influenza sulla base di particolari
             vincoli contrattuali), lasciando fuori dalla previsione restava la diversa ipotesi di
             mero collegamento disciplinata dal comma 2 del medesimo articolo (laddove
             l’influenza di una società sull’altra è soltanto “notevole” e, quindi, in qualche
             modo meno penetrante).
                  In tale quadro normativo la giurisprudenza si era posta l’interrogativo se,
             al di là del divieto assoluto introdotto per le sole situazioni di controllo socie-
             tario, le stazioni appaltanti potessero prevedere nel bando di gara clausole di
             esclusione ricollegate a situazioni che, pur senza assumere le caratteristiche di
             cui al comma 1 dell’art. 2359 cod. civ., apparissero comunque idonee a pregiu-
             dicare la trasparenza della gara e la par condicio tra i concorrenti; si affermò così
             l’opinione della legittimità dell’esclusione delle offerte provenienti da soggetti
             in situazione di “collegamento sostanziale”, ossia caratterizzati da un’unicità di
             centro decisionale, tale da indurre la stazione appaltante (che avrebbe dovuto

                                                                                      55
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64