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RAFFAELE GRECO



               163/2006, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94: la disposizione è riferita
               ai soggetti e operatori economici i quali, in assenza di procedimento di preven-
               zione o di altra causa ostativa, siano stati vittime di reati di concussione (art. 317
               cod. pen.) o estorsione (art. 629 cod. pen.) connotati dall’aggravante mafiosa
               (art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203), e che
               risultino aver omesso la relativa denuncia all’autorità giudiziaria. la previsione
               è  chiaramente  ispirata  dalla  finalità  di  scoraggiare  l’atteggiamento  passivo  e
               omertoso delle vittime dei predetti gravi reati, e di incentivarne invece la denun-
               cia da parte degli imprenditori .
                                             (72)
                    Il legislatore specifica che la circostanza dell’omessa denuncia deve risul-
               tare dagli elementi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio, che riflettono
               le risultanze dell’indagine penale. per questo, è previsto che i procuratori della
               repubblica, all’atto della richiesta di rinvio a giudizio per i reati in questione,
               siano tenuti a trasmetterne segnalazione all’anac, per l’opportuna annotazio-
               ne presso l’osservatorio dei contratti pubblici.
                    quanto all’efficacia del divieto, è precisato che essa concerne le richieste
               di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la pubblicazione del bando
               (senza che assuma alcuna rilevanza un eventuale ritardo dell’annotazione nel
               casellario informatico): pertanto, una volta trascorso un anno dalla richiesta,
               l’interessato può teoricamente richiedere all’osservatorio la cancellazione dal
               sito della relativa segnalazione.
                    malgrado il suo lodevole intento moralizzatore, questa previsione è criti-
               cata in dottrina: in particolare, è stato sottolineato come sia poco garantista
               ancorare il divieto alla semplice richiesta di rinvio a giudizio, quando il succes-
               sivo  processo  penale  potrebbe  far  cadere  l’imputazione  principale,  facendo
               quindi venir meno anche l’illiceità dell’omessa denuncia .
                                                                     (73)
                    Inoltre, sul piano sostanziale si è evidenziato il forte rischio che un atteg-
               giamento rigoroso nell’applicazione di tale causa di esclusione finisca per pena-
               lizzare due volte le vittime di gravi reati .
                                                      (74)

               (72) - cfr. r. de nIctolIs, La riforma del Codice appalti, in URBANISTICA E APPALTI, 2009, 12, pagg. 1409 ss.
               (73) - cfr. r. de nIctolIs, op. cit.
               (74) - cfr.  m.  napolI,  Imprese  vittime  della  criminalità  organizzata  ed  esclusione  dalle  pubbliche  gare,  in
                    URBANISTICA E APPALTI, 2009, 12, pagg. 1413 e ss.

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