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RAFFAELE GRECO
163/2006, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94: la disposizione è riferita
ai soggetti e operatori economici i quali, in assenza di procedimento di preven-
zione o di altra causa ostativa, siano stati vittime di reati di concussione (art. 317
cod. pen.) o estorsione (art. 629 cod. pen.) connotati dall’aggravante mafiosa
(art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203), e che
risultino aver omesso la relativa denuncia all’autorità giudiziaria. la previsione
è chiaramente ispirata dalla finalità di scoraggiare l’atteggiamento passivo e
omertoso delle vittime dei predetti gravi reati, e di incentivarne invece la denun-
cia da parte degli imprenditori .
(72)
Il legislatore specifica che la circostanza dell’omessa denuncia deve risul-
tare dagli elementi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio, che riflettono
le risultanze dell’indagine penale. per questo, è previsto che i procuratori della
repubblica, all’atto della richiesta di rinvio a giudizio per i reati in questione,
siano tenuti a trasmetterne segnalazione all’anac, per l’opportuna annotazio-
ne presso l’osservatorio dei contratti pubblici.
quanto all’efficacia del divieto, è precisato che essa concerne le richieste
di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente la pubblicazione del bando
(senza che assuma alcuna rilevanza un eventuale ritardo dell’annotazione nel
casellario informatico): pertanto, una volta trascorso un anno dalla richiesta,
l’interessato può teoricamente richiedere all’osservatorio la cancellazione dal
sito della relativa segnalazione.
malgrado il suo lodevole intento moralizzatore, questa previsione è criti-
cata in dottrina: in particolare, è stato sottolineato come sia poco garantista
ancorare il divieto alla semplice richiesta di rinvio a giudizio, quando il succes-
sivo processo penale potrebbe far cadere l’imputazione principale, facendo
quindi venir meno anche l’illiceità dell’omessa denuncia .
(73)
Inoltre, sul piano sostanziale si è evidenziato il forte rischio che un atteg-
giamento rigoroso nell’applicazione di tale causa di esclusione finisca per pena-
lizzare due volte le vittime di gravi reati .
(74)
(72) - cfr. r. de nIctolIs, La riforma del Codice appalti, in URBANISTICA E APPALTI, 2009, 12, pagg. 1409 ss.
(73) - cfr. r. de nIctolIs, op. cit.
(74) - cfr. m. napolI, Imprese vittime della criminalità organizzata ed esclusione dalle pubbliche gare, in
URBANISTICA E APPALTI, 2009, 12, pagg. 1413 e ss.
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