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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


                  la corte ha osservato che non si può impedire, a priori, una disciplina
             nazionale delle cause di esclusione dalle gare di appalto più severa di quella
             comunitaria, la quale prevede le cause di esclusione come facoltative; pertanto,
             non è senz’altro illegittima la disciplina italiana, che prevede cause di esclusione
             obbligatorie.
                  tuttavia, la maggiore severità della disciplina nazionale da un lato deve
             trovare giustificazione nell’esigenza di una migliore tutela della concorrenza,
             della trasparenza e della par condicio, dall’altro incontra un limite nel principio di
             proporzionalità.
                  Facendo applicazione di tali coordinate alla disciplina nazionale in tema di
             controllo di imprese e gare di appalto, la corte ha rilevato che la legislazione ita-
             liana prevedeva una esclusione “automatica”, in quanto il solo fatto che vi fosse
             una situazione di controllo precludeva la partecipazione alla medesima gara e
             obbligava  la  stazione  appaltante  a  dichiarare  l’esclusione:  tale  automatismo,
             secondo la corte, implicava una presunzione assoluta di reciproca influenza
             nella formulazione delle offerte in gara, ostacolando la libera concorrenza nel
             mercato comunitario e quindi contrastando con il principio di proporzionalità.
                  Il legislatore italiano è quindi intervenuto con il d.l. 25 settembre 2009, n.
             135, convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 2009, n. 166, abrogando
             il comma 2 dell’art. 34, d.lgs. n. 163/2006 e introducendo nella norma la già
             citata lettera m-quater), con la quale la causa di esclusione in discorso è rimo-
             dulata in maniera coerente con i principi comunitari. In particolare, è stata eli-
             minata ogni ipotesi di esclusione automatica, riconducendo la preclusione alla
             partecipazione, per qualsiasi ipotesi di controllo o collegamento anche solo di
             fatto, all’effettiva imputabilità a un unico centro decisionale delle relative offer-
             te, che la stazione appaltante dovrà motivare sulla base di univoci elementi.
             Inoltre, la previsione è stata completata con l’introduzione di un meccanismo
             di accertamento della situazione di collegamento, incentrato sulla necessità di
             un’autodichiarazione del concorrente in ordine alla sussistenza o meno di lega-
             mi con altre imprese partecipanti alla gara e sulla successiva attività istruttoria
             della stazione appaltante .
                                    (77)
             (77) - con successiva ulteriore novella del 2011, è stato specificato il tenore delle dichiarazioni da
                  rendere, le quali possono consistere alternativamente:

                                                                                      57
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