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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
la corte ha osservato che non si può impedire, a priori, una disciplina
nazionale delle cause di esclusione dalle gare di appalto più severa di quella
comunitaria, la quale prevede le cause di esclusione come facoltative; pertanto,
non è senz’altro illegittima la disciplina italiana, che prevede cause di esclusione
obbligatorie.
tuttavia, la maggiore severità della disciplina nazionale da un lato deve
trovare giustificazione nell’esigenza di una migliore tutela della concorrenza,
della trasparenza e della par condicio, dall’altro incontra un limite nel principio di
proporzionalità.
Facendo applicazione di tali coordinate alla disciplina nazionale in tema di
controllo di imprese e gare di appalto, la corte ha rilevato che la legislazione ita-
liana prevedeva una esclusione “automatica”, in quanto il solo fatto che vi fosse
una situazione di controllo precludeva la partecipazione alla medesima gara e
obbligava la stazione appaltante a dichiarare l’esclusione: tale automatismo,
secondo la corte, implicava una presunzione assoluta di reciproca influenza
nella formulazione delle offerte in gara, ostacolando la libera concorrenza nel
mercato comunitario e quindi contrastando con il principio di proporzionalità.
Il legislatore italiano è quindi intervenuto con il d.l. 25 settembre 2009, n.
135, convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 2009, n. 166, abrogando
il comma 2 dell’art. 34, d.lgs. n. 163/2006 e introducendo nella norma la già
citata lettera m-quater), con la quale la causa di esclusione in discorso è rimo-
dulata in maniera coerente con i principi comunitari. In particolare, è stata eli-
minata ogni ipotesi di esclusione automatica, riconducendo la preclusione alla
partecipazione, per qualsiasi ipotesi di controllo o collegamento anche solo di
fatto, all’effettiva imputabilità a un unico centro decisionale delle relative offer-
te, che la stazione appaltante dovrà motivare sulla base di univoci elementi.
Inoltre, la previsione è stata completata con l’introduzione di un meccanismo
di accertamento della situazione di collegamento, incentrato sulla necessità di
un’autodichiarazione del concorrente in ordine alla sussistenza o meno di lega-
mi con altre imprese partecipanti alla gara e sulla successiva attività istruttoria
della stazione appaltante .
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(77) - con successiva ulteriore novella del 2011, è stato specificato il tenore delle dichiarazioni da
rendere, le quali possono consistere alternativamente:
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