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RAFFAELE GRECO



               la durata di tale esclusione: innanzi tutto, come inutilmente evidenziato dal
               consiglio di stato in sede consultiva , perché nel nostro sistema normativo
                                                    (79)
               non  esistono  sentenze  penali  di  condanna  che  “escludano”  un  operatore
               dalle gare (esistendo, semmai, la già ricordata pena accessoria di cui all’art.
               32-ter cod. pen.); inoltre, perché nei casi in cui sia stata irrogata la detta pena
               accessoria va da sé, senza alcun bisogno di specifiche previsioni, che vi sia
               preclusione dalla partecipazione alle procedure selettive per tutto il periodo
               in cui essa si protrae.
                    Verosimilmente, la disposizione si spiega collegandola al successivo art.
               10, il quale invece, intervenendo in modo incisivo anche nel sistema penale, sta-
               bilisce che: “…se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della
               pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
               ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo
               che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della
               pena principale”.
                    si è osservato che la vera finalità di questa disposizione è quella di consen-
               tire l’interdizione dalle gare anche per un periodo superiore a quello massimo
               di tre anni stabilito dal citato art. 32-ter cod. pen., ma soprattutto - e parados-
               salmente  -  di  consentirla,  in  questi  casi  per  definizione  meno  gravi,  per  un
               periodo maggiore di quello stabilito dall’ordinamento penale per le fattispecie
               più gravi . l’anac ha di recente tentato, limitatamente alla causa di esclu-
                                                 (81)
                        (80)
               sione di cui alla lettera c) del comma 5 dell’art. 80, di riempire di contenuti le
               disposizioni in materia di self  cleaning.
                    al riguardo, è stato innanzi tutto chiarito che le misure riabilitative devono
               essere state poste in essere prima della scadenza del termine di presentazione
               delle offerte, e che di esse l’operatore deve dare conto nella dichiarazione auto-
               certificativa da allegare alla domanda di partecipazione. di poi, a titolo esempli-
               ficativo,  come  possibili  misure  idonee  a  integrare  la  riabilitazione  di  cui  al
               comma 7 dell’art. 80 sono state indicate, oltre al già richiamato impegno a risar-
               cire l’illecito (delle cui criticità si è già detto):

               (79) - cfr. parere nr. 855/2016, cit.
               (80) - cfr. V. capuzza, op. cit.
               (81) - delibera nr. 6/2016, cit.

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