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RAFFAELE GRECO
la durata di tale esclusione: innanzi tutto, come inutilmente evidenziato dal
consiglio di stato in sede consultiva , perché nel nostro sistema normativo
(79)
non esistono sentenze penali di condanna che “escludano” un operatore
dalle gare (esistendo, semmai, la già ricordata pena accessoria di cui all’art.
32-ter cod. pen.); inoltre, perché nei casi in cui sia stata irrogata la detta pena
accessoria va da sé, senza alcun bisogno di specifiche previsioni, che vi sia
preclusione dalla partecipazione alle procedure selettive per tutto il periodo
in cui essa si protrae.
Verosimilmente, la disposizione si spiega collegandola al successivo art.
10, il quale invece, intervenendo in modo incisivo anche nel sistema penale, sta-
bilisce che: “…se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della
pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo
che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della
pena principale”.
si è osservato che la vera finalità di questa disposizione è quella di consen-
tire l’interdizione dalle gare anche per un periodo superiore a quello massimo
di tre anni stabilito dal citato art. 32-ter cod. pen., ma soprattutto - e parados-
salmente - di consentirla, in questi casi per definizione meno gravi, per un
periodo maggiore di quello stabilito dall’ordinamento penale per le fattispecie
più gravi . l’anac ha di recente tentato, limitatamente alla causa di esclu-
(81)
(80)
sione di cui alla lettera c) del comma 5 dell’art. 80, di riempire di contenuti le
disposizioni in materia di self cleaning.
al riguardo, è stato innanzi tutto chiarito che le misure riabilitative devono
essere state poste in essere prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, e che di esse l’operatore deve dare conto nella dichiarazione auto-
certificativa da allegare alla domanda di partecipazione. di poi, a titolo esempli-
ficativo, come possibili misure idonee a integrare la riabilitazione di cui al
comma 7 dell’art. 80 sono state indicate, oltre al già richiamato impegno a risar-
cire l’illecito (delle cui criticità si è già detto):
(79) - cfr. parere nr. 855/2016, cit.
(80) - cfr. V. capuzza, op. cit.
(81) - delibera nr. 6/2016, cit.
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