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RAFFAELE GRECO
di tale compendio normativo il nuovo codice ha recepito, come detto, sol-
tanto la previsione generale della citata lettera m-quater), letteralmente riprodotta
nella citata lettera m) dell’art. 80. quanto alle modalità di verifica e prova dell’as-
senza di tale situazione, ferma restando la necessità del rispetto del previo con-
traddittorio con l’interessato prima di disporne l’esclusione dalla procedura - che
è dovere discendente dalla stessa normativa europea di riferimento - soccorrono
le generali previsioni di cui al successivo art. 86 ed al generale obbligo di verifica
da esercitare con la consultazione della banca dati di cui all’art. 213, commi 8 e 9,
e del casellario informatico di cui al comma 10 del medesimo articolo.
16. Il cosiddetto self cleaning
una delle conclamate novità del d.lgs. n. 50/2016 è costituita dall’introdu-
zione dell’istituto, fortemente voluto a livello comunitario (si veda, ad esempio,
l’art. 57 della direttiva 2014/24/ue), del cosiddetto self cleaning: in estrema sin-
tesi, poiché alle istituzioni europee tendenzialmente ripugna - siccome contrario
ai principi di concorrenza e di massima apertura del mercato - che determinate
condizioni soggettive possano comportare l’esclusione di un operatore in per-
petuo della partecipazione alle procedure di affidamento, si è ritenuto necessa-
rio codificare un meccanismo generale che consenta all’impresa interessata, in
contraddittorio con la stazione appaltante, di dimostrare di aver “recuperato” la
propria affidabilità e moralità professionale, ancorché compromesse da taluna
delle cause di esclusione oggi individuate dall’art. 80.
a) in una dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo rispetto ad alcun sog-
getto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) in una dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima pro-
cedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
c) in una dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo, e di aver formu-
lato l’offerta autonomamente.
era altresì previsto che l’eventuale esclusione dei concorrenti per la causa de qua potesse
essere disposta solo dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, evidente-
mente perché solo in tale momento possono essere acquisiti tutti gli elementi da valutare a
tal fine.
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