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RAFFAELE GRECO



                    di tale compendio normativo il nuovo codice ha recepito, come detto, sol-
               tanto la previsione generale della citata lettera m-quater), letteralmente riprodotta
               nella citata lettera m) dell’art. 80. quanto alle modalità di verifica e prova dell’as-
               senza di tale situazione, ferma restando la necessità del rispetto del previo con-
               traddittorio con l’interessato prima di disporne l’esclusione dalla procedura - che
               è dovere discendente dalla stessa normativa europea di riferimento - soccorrono
               le generali previsioni di cui al successivo art. 86 ed al generale obbligo di verifica
               da esercitare con la consultazione della banca dati di cui all’art. 213, commi 8 e 9,
               e del casellario informatico di cui al comma 10 del medesimo articolo.




               16. Il cosiddetto self  cleaning


                    una delle conclamate novità del d.lgs. n. 50/2016 è costituita dall’introdu-
               zione dell’istituto, fortemente voluto a livello comunitario (si veda, ad esempio,
               l’art. 57 della direttiva 2014/24/ue), del cosiddetto self  cleaning: in estrema sin-
               tesi, poiché alle istituzioni europee tendenzialmente ripugna - siccome contrario
               ai principi di concorrenza e di massima apertura del mercato - che determinate
               condizioni soggettive possano comportare l’esclusione di un operatore in per-
               petuo della partecipazione alle procedure di affidamento, si è ritenuto necessa-
               rio codificare un meccanismo generale che consenta all’impresa interessata, in
               contraddittorio con la stazione appaltante, di dimostrare di aver “recuperato” la
               propria affidabilità e moralità professionale, ancorché compromesse da taluna
               delle cause di esclusione oggi individuate dall’art. 80.
                    a) in una dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo rispetto ad alcun sog-
                    getto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
                    b) in una dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima pro-
                    cedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo, e di aver
                    formulato l’offerta autonomamente;
                    c) in una dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
                    di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo, e di aver formu-
                    lato l’offerta autonomamente.
                    era altresì previsto che l’eventuale esclusione dei concorrenti per la causa de qua potesse
                    essere disposta solo dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, evidente-
                    mente perché solo in tale momento possono essere acquisiti tutti gli elementi da valutare a
                    tal fine.

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