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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
tuttavia, le modalità con cui tale istituto è stato in concreto introdotto nel
nostro ordinamento hanno suscitato molte perplessità nei primi commentatori,
inducendo perfino ad affermare che si tratti di norme nella sostanza inattuabili.
al riguardo, vengono in rilievo le disposizioni - largamente riproduttive delle
retrostanti previsioni comunitarie - contenute nei commi 7, 8, 9 e 10 dell’art. 80
in commento.
quivi è previsto, innanzi tutto, che: “…un operatore economico, o un
subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitata-
mente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva
non superiore a diciotto mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della col-
laborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti
di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulte-
riori reati o illeciti” (comma 7). di poi, è precisato che: “…se la stazione appal-
tante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l’operatore eco-
nomico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione viene
data motivata comunicazione all’operatore economico” (comma 8).
con riferimento alla prima delle disposizioni citate, si è osservato (78) che
davvero non si comprende in base quali elementi la stazione appaltante possa
valutare di poter “perdonare”, andando al di là del giudicato penale, un opera-
tore che si sia reso responsabile di reati di estrema gravità (mafia, terrorismo,
tratta di esseri umani ecc.), sia pure riportando una condanna al di sotto di una
soglia massima di pena, che appare peraltro a sua volta arbitraria.
soprattutto, non si comprende neanche sul piano teorico come l’interes-
sato possa provare “di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato
dal reato o dall’illecito” per reati di tale natura ed entità (i quali, d’altro canto,
possono a loro volta costituire presupposto per altre e diverse forme di esclu-
sione, in primis le misure antimafia).
di ancor più incerta lettura è il comma 9 dell’art. 80, il quale esclude
che del self cleaning possa avvalersi un operatore economico “escluso con
sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto” per tutta
(78) - cfr. V. capuzza, op. cit.
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