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RAFFAELE GRECO
riferimento alle imprese che “hanno violato” il divieto medesimo, non essendo
più in vigore le sanzioni connesse all’iscrizione all’a.n.c .
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la nuova disciplina intende apparentemente risolvere il problema, che si
era posto nel regime anteriore, dell’efficacia temporale di questa fattispecie
ostativa, statuendo che l’esclusione “ha durata di un anno decorrente dall’accer-
tamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non
è stata rimossa”: poiché tale ultimo inciso non può essere inteso nel senso di
legittimare un’operatività della causa escludente anche oltre il termine annuale
(ché in tal caso la previsione di quest’ultimo risulterebbe priva di senso), la
disposizione può ragionevolmente intendersi nel senso che, anche prima della
scadenza di detto termine, l’operatore interessato possa essere ammesso a
dimostrare di aver rimosso la situazione pregiudizievole, e quindi sottrarsi
all’esclusione, ovvero - ed è questa forse l’opzione preferibile - che anche dopo
la scadenza del termine de quo la stazione appaltante abbia l’onere di verificare
il possibile perdurare della situazione di violazione, ed in caso di esito positivo
escludere egualmente il concorrente.
In quest’ultima ipotesi, la causa di esclusione, destinata a operare in
modo automatico durante il termine annuale di durata della stessa, potrà
seguitare a operare in via eventuale, e previo accertamento, anche dopo la sua
scadenza. secondo l’autorità di vigilanza, la violazione del divieto di intestazio-
ne fiduciaria è configurabile, a meno che non vi sia stata regolare comunicazio-
ne dell’identità di un fiduciante regolarmente autorizzato, in tutti i casi in cui
risulti conferita, attraverso idonei strumenti giuridici, la legittimazione ad eser-
citare i diritti o le facoltà concernenti i beni dell’impresa a soggetti diversi dal
titolare concorrente.
a tal fine, non è necessario il trasferimento di beni dal fiduciante al fidu-
ciario, essendo sufficiente che a quest’ultimo sia conferita una sostanziale
legittimazione a operare, permanendo formalmente la titolarità in capo al
fiduciante .
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(68) - cfr. m. zoppolato, I requisiti di partecipazione ad appalti, in IL REGOLAMENTO DELLA LEGGE
SUI LAVORI PUBBLICI, milano, 2000, pagg. 224 ss.
(69) - cfr. determinazione n. 13/2003, cit.
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