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RAFFAELE GRECO



               riferimento alle imprese che “hanno violato” il divieto medesimo, non essendo
               più in vigore le sanzioni connesse all’iscrizione all’a.n.c .
                                                                      (68)
                    la nuova disciplina intende apparentemente risolvere il problema, che si
               era  posto  nel  regime  anteriore,  dell’efficacia  temporale  di  questa  fattispecie
               ostativa, statuendo che l’esclusione “ha durata di un anno decorrente dall’accer-
               tamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non
               è stata rimossa”: poiché tale ultimo inciso non può essere inteso nel senso di
               legittimare un’operatività della causa escludente anche oltre il termine annuale
               (ché  in  tal  caso  la  previsione  di  quest’ultimo  risulterebbe  priva  di  senso),  la
               disposizione può ragionevolmente intendersi nel senso che, anche prima della
               scadenza  di  detto  termine,  l’operatore  interessato  possa  essere  ammesso  a
               dimostrare  di  aver  rimosso  la  situazione  pregiudizievole,  e  quindi  sottrarsi
               all’esclusione, ovvero - ed è questa forse l’opzione preferibile - che anche dopo
               la scadenza del termine de quo la stazione appaltante abbia l’onere di verificare
               il possibile perdurare della situazione di violazione, ed in caso di esito positivo
               escludere egualmente il concorrente.
                    In  quest’ultima  ipotesi,  la  causa  di  esclusione,  destinata  a  operare  in
               modo  automatico  durante  il  termine  annuale  di  durata  della  stessa,  potrà
               seguitare a operare in via eventuale, e previo accertamento, anche dopo la sua
               scadenza. secondo l’autorità di vigilanza, la violazione del divieto di intestazio-
               ne fiduciaria è configurabile, a meno che non vi sia stata regolare comunicazio-
               ne dell’identità di un fiduciante regolarmente autorizzato, in tutti i casi in cui
               risulti conferita, attraverso idonei strumenti giuridici, la legittimazione ad eser-
               citare i diritti o le facoltà concernenti i beni dell’impresa a soggetti diversi dal
               titolare concorrente.
                    a tal fine, non è necessario il trasferimento di beni dal fiduciante al fidu-
               ciario,  essendo  sufficiente  che  a  quest’ultimo  sia  conferita  una  sostanziale
               legittimazione  a  operare,  permanendo  formalmente  la  titolarità  in  capo  al
               fiduciante .
                         (69)



               (68) - cfr. m. zoppolato, I requisiti di partecipazione ad appalti, in IL REGOLAMENTO DELLA LEGGE
                    SUI LAVORI PUBBLICI, milano, 2000, pagg. 224 ss.
               (69) - cfr. determinazione n. 13/2003, cit.

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