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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima
             misura adeguata”. pertanto, è ragionevole concludere che il documentato assol-
             vimento da parte dell’amministrazione di tale obbligo di comunicazione (e con-
             divisione) integri una presunzione juris tantum di insussistenza in concreto di un
             pregiudizio alla trasparenza e alla par condicio fra i concorrenti: nel senso che
             incomberà a chi lamenti la violazione di tali principi l’onere di dimostrare che
             la misura “minima” in questione sia stata inidonea o insufficiente a scongiurare
             la lesione dei detti principi. siffatta conclusione si pone in linea con gli approdi
             raggiunti, sulla scia della giurisprudenza comunitaria, dagli organi di giustizia
             amministrativa che si erano occupati di situazioni del tipo di quella che qui
             occupa nel quadro normativo anteriore al d.lgs. n. 50/2016 .
                                                                      (65)



             10. Sanzioni interdittive a carico di persone giuridiche e società


                  la lettera f) del comma 5 dell’art. 80 opera un rinvio onnicomprensivo a
             tutte le ipotesi in cui la legge stabilisca, a titolo di sanzione amministrativa prin-
             cipale o accessoria ovvero ad altro titolo, la misura dell’incapacità di contrarre
             con la p.a. a carico di un soggetto associativo (persona giuridica, società etc.).
             Il primo richiamo è alla già citata normativa introdotta dal d.lgs. n. 231/2001 in
             tema di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
             anche prive di personalità giuridica per fatti-reato commessi da loro ammini-
             stratori o da soggetti che abbiano operato per loro conto: fra le sanzioni che il
             giudice penale chiamato a conoscere dei predetti reati può irrogare, a norma
             dell’art. 9, comma 2, lettera c), del predetto decreto, vi è appunto il divieto di
             contrattare con la pubblica amministrazione, “salvo che per ottenere le presta-
             zioni di un pubblico servizio” (inciso, quest’ultimo, che si riferisce chiaramente
             alle vicende nella quali la società o l’associazione si ponga in qualità di utente
             del servizio, e non di suo erogatore).
                  la norma ha però portata più ampia, risolvendosi in un rinvio “in bianco”
             a tutte le disposizioni, anche future, nelle quali sia stabilito che determinate san-
             zioni comportino per una società o associazione il divieto di contrarre con la
             (65) - cfr. cons. stato, sez. V, 6 ottobre 2015, n. 4651.

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