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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


                  quest’ultima disposizione ha introdotto nel nostro ordinamento, per la
             prima volta, una disciplina generale dell’obbligo di astensione dei dipendenti
             pubblici nei seguenti termini: “…il dipendente si astiene dal partecipare all’ado-
             zione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero
             di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppu-
             re di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
             soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o
             grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o
             organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
             associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
             amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso
             in cui esistano gravi ragioni di convenienza. sull’astensione decide il responsa-
             bile dell’ufficio di appartenenza”.
                  se le disposizioni fin qui citate sono riferite ai soggetti pubblici, o comun-
             que chiamati a operare nell’ambito della procedura di aggiudicazione per conto
             della  stazione  appaltante,  in  modo  speculare  la  lettera  d)  del  comma  5  del
             codice stabilisce la necessaria esclusione anche dell’operatore economico la cui
             partecipazione “determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi del-
             l’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile”. dunque, ci si riferisce ai
             casi in cui il concorrente si trovi, rispetto al personale della stazione appaltante,
             in una delle relazioni che possono dar luogo a ipotesi di conflitto di interesse
             nel senso testé precisato: e, in particolare, per i componenti della commissione
             di aggiudicazione l’art. 77, comma 6, del codice espressamente ribadisce l’ap-
             plicabilità - fra l’altro - dell’art. 42, comma 2, del medesimo decreto.
                  l’inciso per cui, in questi casi, all’esclusione del concorrente dalla proce-
             dura  deve  farsi  luogo  allorché  la  situazione  di  conflitto  d’interesse  non  sia
             “diversamente risolvibile” va inteso non come un generico richiamo ai possibili
             rimedi “istituzionali” alle ipotesi in esame (astensione, sostituzione del soggetto
             incompatibile  ecc.),  bensì  con  riferimento  alla  posizione  del  concorrente  ed
             all’esigenza di evitare automatismi e verificare la concreta incidenza della situa-
             zione sulla par condicio fra i partecipanti alla gara.
                  tanto sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, secondo cui alle auto-
             rità aggiudicatrici non incombe un obbligo assoluto di escludere sistematica-

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