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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
quest’ultima disposizione ha introdotto nel nostro ordinamento, per la
prima volta, una disciplina generale dell’obbligo di astensione dei dipendenti
pubblici nei seguenti termini: “…il dipendente si astiene dal partecipare all’ado-
zione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero
di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppu-
re di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti o
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso
in cui esistano gravi ragioni di convenienza. sull’astensione decide il responsa-
bile dell’ufficio di appartenenza”.
se le disposizioni fin qui citate sono riferite ai soggetti pubblici, o comun-
que chiamati a operare nell’ambito della procedura di aggiudicazione per conto
della stazione appaltante, in modo speculare la lettera d) del comma 5 del
codice stabilisce la necessaria esclusione anche dell’operatore economico la cui
partecipazione “determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi del-
l’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile”. dunque, ci si riferisce ai
casi in cui il concorrente si trovi, rispetto al personale della stazione appaltante,
in una delle relazioni che possono dar luogo a ipotesi di conflitto di interesse
nel senso testé precisato: e, in particolare, per i componenti della commissione
di aggiudicazione l’art. 77, comma 6, del codice espressamente ribadisce l’ap-
plicabilità - fra l’altro - dell’art. 42, comma 2, del medesimo decreto.
l’inciso per cui, in questi casi, all’esclusione del concorrente dalla proce-
dura deve farsi luogo allorché la situazione di conflitto d’interesse non sia
“diversamente risolvibile” va inteso non come un generico richiamo ai possibili
rimedi “istituzionali” alle ipotesi in esame (astensione, sostituzione del soggetto
incompatibile ecc.), bensì con riferimento alla posizione del concorrente ed
all’esigenza di evitare automatismi e verificare la concreta incidenza della situa-
zione sulla par condicio fra i partecipanti alla gara.
tanto sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, secondo cui alle auto-
rità aggiudicatrici non incombe un obbligo assoluto di escludere sistematica-
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