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RAFFAELE GRECO



               8. Gravi illeciti professionali


                    estremamente innovativa rispetto alle disposizioni antevigenti è la previ-
               sione contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del nuovo codice, lad-
               dove è prevista come fattispecie escludente l’ipotesi in cui “la stazione appal-
               tante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevo-
               le di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabi-
               lità”; è poi precisato che tra tali illeciti - e, dunque, l’elencazione non è verosi-
               milmente tassativa - “rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un
               precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la riso-
               luzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un
               giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
               o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisio-
               nale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di pro-
               prio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
               suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudica-
               zione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
               della procedura di selezione”.
                    la disposizione appare sotto vari aspetti “eccentrica” rispetto all’imposta-
               zione generale dell’articolo in esame:
                    - per la già evidenziata non esaustività delle fattispecie di illeciti che pos-
               sono dar luogo all’esclusione, tale da lasciare alla stazione appaltante un ampio
               margine valutativo in ordine alle vicende pregresse dell’impresa;
                    - perché anche l’accentuazione dell’esigenza che gli illeciti professionali
               accertati a carico del concorrente siano “gravi” offre all’amministrazione un
               ulteriore elemento su cui esercitare la propria discrezionalità;
                    - per la previsione che i predetti illeciti possano essere dimostrati “con
               mezzi adeguati”, a comprova che neanche in questo caso è necessario che sulla
               condotta dell’operatore sia intervenuto un accertamento definitivo da parte di
               autorità terze;
                    - per  la  genericità  della  stessa  locuzione  “gravi  illeciti  professionali”  la
               quale, ancorché riproduttiva del disposto comunitario, si presta a letture ben più
               estensive dei previgenti riferimenti normativi a concetti, come quelli di “grave

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