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RAFFAELE GRECO
8. Gravi illeciti professionali
estremamente innovativa rispetto alle disposizioni antevigenti è la previ-
sione contenuta nella lettera c) del comma 5 dell’art. 80 del nuovo codice, lad-
dove è prevista come fattispecie escludente l’ipotesi in cui “la stazione appal-
tante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevo-
le di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabi-
lità”; è poi precisato che tra tali illeciti - e, dunque, l’elencazione non è verosi-
milmente tassativa - “rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la riso-
luzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisio-
nale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di pro-
prio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudica-
zione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento
della procedura di selezione”.
la disposizione appare sotto vari aspetti “eccentrica” rispetto all’imposta-
zione generale dell’articolo in esame:
- per la già evidenziata non esaustività delle fattispecie di illeciti che pos-
sono dar luogo all’esclusione, tale da lasciare alla stazione appaltante un ampio
margine valutativo in ordine alle vicende pregresse dell’impresa;
- perché anche l’accentuazione dell’esigenza che gli illeciti professionali
accertati a carico del concorrente siano “gravi” offre all’amministrazione un
ulteriore elemento su cui esercitare la propria discrezionalità;
- per la previsione che i predetti illeciti possano essere dimostrati “con
mezzi adeguati”, a comprova che neanche in questo caso è necessario che sulla
condotta dell’operatore sia intervenuto un accertamento definitivo da parte di
autorità terze;
- per la genericità della stessa locuzione “gravi illeciti professionali” la
quale, ancorché riproduttiva del disposto comunitario, si presta a letture ben più
estensive dei previgenti riferimenti normativi a concetti, come quelli di “grave
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