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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
passata in giudicato, laddove la violazione configuri un reato, ovvero da un
provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, qualora si tratti di
mero illecito amministrativo. nel comma in esame, tale concetto viene esplici-
tato in riferimento alle sole violazioni tributarie, ma deve ritenersi valido anche
per quelle contributive (salvo quanto appresso si dirà in ordine agli effetti di una
successiva “regolarizzazione”).
quanto invece alla “gravità” della violazione, su questo punto l’art. 80
porta a compimento un progetto di progressiva erosione della discrezionalità
delle stazioni appaltanti, alla cui valutazione nell’assetto normativo previgente
era sostanzialmente rimessa la definizione della soglia di gravità delle violazioni
eventualmente accertate a carico dei concorrenti: soprattutto con riguardo alle
violazioni in materia previdenziale, l’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 aveva subito
plurimi interventi modificativi di coordinamento con la disciplina del documen-
to unico di regolarità contributiva (durc), costituente il documento tipica-
mente attestante la condizione di regolarità o meno dell’impresa sotto il profilo
che qui interessa, e l’adunanza plenaria del consiglio di stato aveva chiarito
che, ferma restando la facoltà dell’operatore di impugnare direttamente il
durc che lo riguardasse, nell’ambito della procedura selettiva era escluso ogni
spazio di valutazione o sindacato da parte della stazione appaltante sulle risul-
tanze del durc, il cui contenuto dunque ne vincolava le scelte in ordine alla
regolarità o meno del concorrente . oggi il legislatore fissa per entrambe le
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ipotesi contemplate dal comma 4 dell’art. 80 delle soglie di gravità.
quanto agli obblighi in materia di imposte e tasse, così come era nell’ulti-
ma versione del previgente art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, vi è un
espresso richiamo all’art. 48-bis del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, norma
che, nel disporre l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di verificare previa-
mente la regolarità fiscale dei soggetti nei cui confronti sono tenute a procedere
a pagamenti per importi superiori ai diecimila euro, consente di non provvedere
all’erogazione ove emergano inadempienze superiori a determinate soglie ;
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(48) - cfr. sent. 4 maggio 2012, n. 8.
(49) - “dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 [si tratta del d.m. 18 gen-
naio 2008, n. 40, adottato in attuazione della norma in esame], le amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a pre-
valente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un
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