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RAFFAELE GRECO



               mera frequentazione con malavitosi, in mancanza di una specifica significatività
               e pregnanza del dato emerso con la finalizzazione al condizionamento mafioso
               dell’attività imprenditoriale ; che, al contrario, possono assumere rilevanza il
                                          (45)
               fatto che un numero consistente di dipendenti di un’impresa sia direttamente
               ricollegato o ricollegabile a sodalizi criminali operanti nel territorio e omogenei
               tra loro , o che sussista una stratificata situazione di parentele dirette tra gli
                       (46)
               amministratori della società e i partecipanti di un’organizzazione mafiosa tratti
               in arresto .
                         (47)



               5. Violazione di obblighi fiscali e contributivi


                    Il comma 4 dell’art. 80 del nuovo codice degli appalti, accomunando in
               unica disposizione due cause di esclusione che nel tessuto normativo antevigen-
               te erano oggetto di distinte previsioni, stabilisce che costituisce causa di esclu-
               sione dalla partecipazione alle procedure selettive il fatto che un operatore eco-
               nomico  abbia  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto
               agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi
               previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono sta-
               bilite. rispetto alle norme precedenti, la norma riproduce il generico richiamo
               d’impronta comunitaria a “imposte” e “tasse”, tradizionalmente inteso come
               riferibile alla generalità degli obblighi discendenti dalle norme fiscali e tributarie,
               mentre non crea particolari problemi l’ulteriore generale richiamo alla normati-
               va contributiva e previdenziale.
                    In entrambe le ipotesi, condizione perché la preclusione possa operare e
               che le violazioni commesse dall’operatore siano “gravi” e “definitivamente
               accertate”. quanto al secondo requisito, non v’è dubbio che esso si risolva
               nell’escludere la portata ostativa di violazioni ancora sub judice o oggetto di
               contestazione in sede giudiziale o amministrativa, occorrendo un accertamen-
               to definitivo della violazione stessa: questo potrà discendere da una sentenza

               (45) - cfr. cons. stato, sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6380.
               (46) - cfr. t.a.r. reggio calabria, 23 marzo 2011, n. 192.
               (47) - cfr. cons. stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5753.

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