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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
il quale può operare solo nei rapporti fra l’impresa e l’ente previdenziale (e,
quindi, solo in relazione al durc chiesto direttamente dall’interessato).
l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 80 recepisce la giurisprudenza (52)
formatasi in relazione agli effetti della regolarizzazione delle irregolarità fiscali
o contributive, cui in determinati casi il soggetto inadempiente può procedere
anche concordando apposite rateizzazioni per il pagamento: in particolare, è
stabilito che la causa di esclusione non opera “quando l’operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali inte-
ressi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
In realtà, questa disposizione contempla due fattispecie diverse, dal
momento che, se l’impresa ha già prima della presentazione della domanda di
partecipazione estinto il debito tributario o contributivo, nessuna irregolarità
per vero sussiste, e verosimilmente il senso della norma è che solo in tale ipotesi
il concorrente è ammesso a provare - anche in spregio a quanto dovesse risul-
tare dal durc - l’inesistenza di violazioni in atto a suo carico; quanto invece
alla diversa ipotesi in cui invece egli si sia soltanto impegnato all’assolvimento
dei detti obblighi (di solito, mediante rateizzazione degli stessi), è in questo caso
che il legislatore ha recepito il pregresso indirizzo giurisprudenziale nel senso
della insufficienza della mera domanda di rateizzazione, occorrendo che questa
sia stata formalmente accolta dall’ente previdenziale anteriormente alla scaden-
za del termine di partecipazione alla procedura selettiva.
6. Violazioni in materia di lavoro e ambientali
Il comma 5 dell’art. 80 contempla, riferendole non solo ai concorrenti ma
anche ai loro subappaltatori nei casi di subappalto consentito, diverse ulteriori
cause di esclusione, quasi tutte riproducenti previsioni già esistenti nella legisla-
zione antevigente.
alla lettera a) è prevista, innanzi tutto, l’esclusione degli operatori che si
(52) - cfr. cons. stato, ad. pl., 20 agosto 2013, n. 20; id., 5 giugno 2013, n. 15.
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