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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
negligenza o malafede” o di “errore grave”, che erano chiaramente ancorati allo
stretto ambito dell’esecuzione di precedenti contratti di appalto pubblico.
non sorprende, dunque, che in una prima lettura della disposizione de qua
si sia colta in essa una possibilità di “recuperare” la possibile portata escludente,
rimessa a motivata valutazione della stazione appaltante, anche di eventuali con-
danne penali riportate dall’imprenditore per reati ulteriori rispetto a quelli indi-
cati nel comma 1 del medesimo art. 80; in tal senso si è espresso il presidente
dell’anac in un proprio comunicato, assumendo che nella formulazione
“gravi illeciti professionali” possono rientrare anche “i reati commessi nell’eser-
cizio dell’attività professionale idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità
dell’esecutore” . tale opzione appare però poco convincente: infatti, al di là
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della dubbia compatibilità con il principio di tassatività delle cause di esclusione
di un’operazione che “recuperi” per via ermeneutica, con riguardo a diversa
previsione, la rilevanza di fattispecie penali diverse e ulteriori rispetto a quelle
espressamente elencate nel comma 1, resterebbe comunque il fatto che in que-
sti casi la causa di esclusione sarebbe configurabile solo laddove la condanna
abbia colpito il legale rappresentante dell’impresa, e non anche tutte le figure
soggettive specificamente elencate al comma 2 dell’art. 80 per l’ipotesi discipli-
nata dal comma precedente , e anche tale diversità nell’ambito soggettivo di
(57)
applicazione sarebbe alquanto difficile da spiegare.
peraltro, è proprio l’anac, giusta il disposto del comma 13 del medesimo
art. 80, il soggetto chiamato ad adottare apposite linee guida per “precisare, al fine
di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di
prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di
cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente
contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)”.
ciò è avvenuto recentissimamente, con la delibera n. 6 del 16 novembre 2016 ,
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con la quale si è cercato innanzi tutto di fornire indicazioni in ordine all’ambito
(56) - cfr. comunicato del presidente anac dell’11 maggio 2016. nelle recenti linee guida del 16
novembre 2016 (su cui, v. infra nel testo), la possibilità di esclusione è peraltro circoscritta
alle sole ipotesi di condanne non definitive per reati comunque ricompresi nell’elencazione
di cui al comma 1 dell’art. 80.
(57) - cfr. V. capuzza, op. cit.
(58) - In gazz. uff. n. 2 del 3 gennaio 2017.
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