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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             negligenza o malafede” o di “errore grave”, che erano chiaramente ancorati allo
             stretto ambito dell’esecuzione di precedenti contratti di appalto pubblico.
                  non sorprende, dunque, che in una prima lettura della disposizione de qua
             si sia colta in essa una possibilità di “recuperare” la possibile portata escludente,
             rimessa a motivata valutazione della stazione appaltante, anche di eventuali con-
             danne penali riportate dall’imprenditore per reati ulteriori rispetto a quelli indi-
             cati nel comma 1 del medesimo art. 80; in tal senso si è espresso il presidente
             dell’anac  in  un  proprio  comunicato,  assumendo  che  nella  formulazione
             “gravi illeciti professionali” possono rientrare anche “i reati commessi nell’eser-
             cizio dell’attività professionale idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità
             dell’esecutore” . tale opzione appare però poco convincente: infatti, al di là
                           (56)
             della dubbia compatibilità con il principio di tassatività delle cause di esclusione
             di un’operazione che “recuperi” per via ermeneutica, con riguardo a diversa
             previsione, la rilevanza di fattispecie penali diverse e ulteriori rispetto a quelle
             espressamente elencate nel comma 1, resterebbe comunque il fatto che in que-
             sti casi la causa di esclusione sarebbe configurabile solo laddove la condanna
             abbia colpito il legale rappresentante dell’impresa, e non anche tutte le figure
             soggettive specificamente elencate al comma 2 dell’art. 80 per l’ipotesi discipli-
             nata dal comma precedente , e anche tale diversità nell’ambito soggettivo di
                                        (57)
             applicazione sarebbe alquanto difficile da spiegare.
                  peraltro, è proprio l’anac, giusta il disposto del comma 13 del medesimo
             art. 80, il soggetto chiamato ad adottare apposite linee guida per “precisare, al fine
             di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di
             prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di
             cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell’esecuzione di un procedente
             contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c)”.
             ciò è avvenuto recentissimamente, con la delibera n. 6 del 16 novembre 2016 ,
                                                                                      (58)
             con la quale si è cercato innanzi tutto di fornire indicazioni in ordine all’ambito
             (56) - cfr. comunicato del presidente anac dell’11 maggio 2016. nelle recenti linee guida del 16
                  novembre 2016 (su cui, v. infra nel testo), la possibilità di esclusione è peraltro circoscritta
                  alle sole ipotesi di condanne non definitive per reati comunque ricompresi nell’elencazione
                  di cui al comma 1 dell’art. 80.
             (57) - cfr. V. capuzza, op. cit.
             (58) - In gazz. uff. n. 2 del 3 gennaio 2017.

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