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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
7. Fallimento e procedure concorsuali
la lettera b) del comma 5 dell’art. 80 dispone l’esclusione del concorrente
che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preven-
tivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
la previsione deriva dall’ovvia esigenza di garantire l’affidabilità econo-
mica dell’interlocutore contrattuale dell’amministrazione, ciò che giustifica
l’estensione dell’esclusione anche alle ipotesi di procedura concorsuale in
corso, oltre che a quella di fallimento o altro stato parafallimentare già
dichiarato.
nel vigore della previgente disposizione ex art. 38, comma 1, lettera a),
d.lgs. n. 163/2006 (sostanzialmente identica a quella attuale, salve le modifiche
intervenute nel corso degli ultimi decenni in materia di legislazione fallimenta-
re), è emerso in giurisprudenza un atteggiamento cauto, inteso a evitare che
possano essere poste in essere iniziative strumentali volte a escludere un’impre-
sa da una o più gare d’appalto: per questo, andando forse al di là del dato
testuale, si è ritenuto che perché una procedura concorsuale potesse dirsi “in
corso” non fosse sufficiente il mero deposito del ricorso di fallimento da parte
di un creditore, occorrendo un pronunciamento quanto meno istruttorio del-
l’autorità giudiziaria che accertasse positivamente lo stato d’insolvenza .
(54)
si è però anche sottolineato, con riferimento al concordato preventivo,
che in questo caso siffatte preoccupazioni non dovrebbero sussistere, dal
momento che in tale tipo di procedura è lo stesso imprenditore a chiedere
l’ammissione alla fase concorsuale, con una condotta che ben può dirsi con-
fessoria della consapevolezza del proprio stato di dissesto, di modo che la
procedura può dirsi in itinere già dal momento dell’istanza di ammissione al
concordato .
(55)
nel senso di ammettere che la stazione appaltante potesse attribuire rilevanza a infrazioni
delle quali fosse venuta a conoscenza con qualsiasi mezzo, fermo restando però che doves-
sero essere definitivamente accertate: sul punto, cfr. autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici, determinazione 12 gennaio 2010, n. 1.
(54) - cfr. cons. stato, sez. IV, 8 giugno 1999, n. 516.
(55) - cfr. cons. stato, ad. pl., 15 aprile 2010, n. 2155.
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