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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             7. Fallimento e procedure concorsuali


                  la lettera b) del comma 5 dell’art. 80 dispone l’esclusione del concorrente
             che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preven-
             tivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia
             in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
                  la previsione deriva dall’ovvia esigenza di garantire l’affidabilità econo-
             mica dell’interlocutore contrattuale dell’amministrazione, ciò che giustifica
             l’estensione  dell’esclusione  anche  alle  ipotesi  di  procedura  concorsuale  in
             corso,  oltre  che  a  quella  di  fallimento  o  altro  stato  parafallimentare  già
             dichiarato.
                  nel vigore della previgente disposizione ex art. 38, comma 1, lettera a),
             d.lgs. n. 163/2006 (sostanzialmente identica a quella attuale, salve le modifiche
             intervenute nel corso degli ultimi decenni in materia di legislazione fallimenta-
             re), è emerso in giurisprudenza un atteggiamento cauto, inteso a evitare che
             possano essere poste in essere iniziative strumentali volte a escludere un’impre-
             sa da una o più gare d’appalto: per questo, andando forse al di là del dato
             testuale, si è ritenuto che perché una procedura concorsuale potesse dirsi “in
             corso” non fosse sufficiente il mero deposito del ricorso di fallimento da parte
             di un creditore, occorrendo un pronunciamento quanto meno istruttorio del-
             l’autorità giudiziaria che accertasse positivamente lo stato d’insolvenza .
                                                                                 (54)
                  si è però anche sottolineato, con riferimento al concordato preventivo,
             che  in  questo  caso  siffatte  preoccupazioni  non  dovrebbero  sussistere,  dal
             momento che in tale tipo di procedura è lo stesso imprenditore a chiedere
             l’ammissione alla fase concorsuale, con una condotta che ben può dirsi con-
             fessoria della consapevolezza del proprio stato di dissesto, di modo che la
             procedura può dirsi in itinere già dal momento dell’istanza di ammissione al
             concordato .
                        (55)
                  nel senso di ammettere che la stazione appaltante potesse attribuire rilevanza a infrazioni
                  delle quali fosse venuta a conoscenza con qualsiasi mezzo, fermo restando però che doves-
                  sero essere definitivamente accertate: sul punto, cfr. autorità per la vigilanza sui contratti
                  pubblici, determinazione 12 gennaio 2010, n. 1.
             (54) - cfr. cons. stato, sez. IV, 8 giugno 1999, n. 516.
             (55) - cfr. cons. stato, ad. pl., 15 aprile 2010, n. 2155.

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