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RAFFAELE GRECO



               siano resi responsabili di “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
               materia di salute e sicurezza sul lavoro”, oltre che “agli obblighi di cui all’arti-
               colo 30, comma 3 del presente codice”; tale disposizione, a sua volta, introduce
               fra i principi generali delle procedure d’appalto l’obbligo degli operatori econo-
               mici di rispettare “gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
               dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
               internazionali elencate nell’allegato X” (quest’ultimo contiene un elenco delle
               convenzioni vigenti in materia sociale e ambientale).
                    La  ratio di  questa  causa  di  esclusione  riposa  nell’esigenza,  sempre  più
               avvertita a livello europeo, di garantire un’effettiva reale parità di trattamento tra
               gli operatori economici, al fine di salvaguardare il mercato comunitario a fronte
               di nuovi assetti caratterizzati dall’espansione delle imprese dei cosiddetti nuovi
               paesi industrializzati: pertanto, la concorrenza tra gli operatori comunitari e gli
               operatori provenienti da tali aree (come repubblica popolare cinese e India),
               per poter muoversi su piani paritari, deve avvenire sulla base di regole che non
               possono  prescindere  dall’applicazione  di  una  normativa  sulle  condizioni  di
               lavoro e sicurezza sul lavoro, in conformità al diritto europeo.
                    peraltro, la disposizione in esame sconta una certa ambiguità o infelicità
               di formulazione che potrebbe ingenerare in futuro incertezze e contenziosi
               applicativi:  infatti,  se  è  precisato  che  le  infrazioni  de  quibus possono  essere
               dimostrate dalla stazione appaltante “con qualunque mezzo adeguato”, con
               ciò lasciando chiaramente intendere che in questo caso non occorre un forma-
               le accertamento definitivo della violazione (a differenza da quanto avviene per
               le violazioni in materia fiscale o contributiva), tuttavia subito dopo si riproduce
               tralaticiamente l’inciso già contenuto nella lettera e) del comma 1 del previgen-
               te art. 38, d.lgs. n. 163/2006, secondo cui deve trattarsi di infrazioni “debita-
               mente accertate”, il che pone il problema di quali siano i termini e le condizio-
               ni alle quali tale presupposto possa dirsi sussistente, e quindi ripropone il tema
               della possibile necessità di un accertamento definitivo in sede amministrativa
               o giurisdizionale .
                               (53)
               (53) - a meno che in questo caso lo scopo della previsione sia proprio quello di escludere la neces-
                    sità  della  “definitività”  dell’accertamento,  ammettendo  quindi  che  la  preclusione  possa
                    discendere anche da un provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione o da una
                    sentenza non passata in giudicato. nel regime previgente, tuttavia, l’opinione prevalente era

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