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RAFFAELE GRECO
siano resi responsabili di “gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro”, oltre che “agli obblighi di cui all’arti-
colo 30, comma 3 del presente codice”; tale disposizione, a sua volta, introduce
fra i principi generali delle procedure d’appalto l’obbligo degli operatori econo-
mici di rispettare “gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X” (quest’ultimo contiene un elenco delle
convenzioni vigenti in materia sociale e ambientale).
La ratio di questa causa di esclusione riposa nell’esigenza, sempre più
avvertita a livello europeo, di garantire un’effettiva reale parità di trattamento tra
gli operatori economici, al fine di salvaguardare il mercato comunitario a fronte
di nuovi assetti caratterizzati dall’espansione delle imprese dei cosiddetti nuovi
paesi industrializzati: pertanto, la concorrenza tra gli operatori comunitari e gli
operatori provenienti da tali aree (come repubblica popolare cinese e India),
per poter muoversi su piani paritari, deve avvenire sulla base di regole che non
possono prescindere dall’applicazione di una normativa sulle condizioni di
lavoro e sicurezza sul lavoro, in conformità al diritto europeo.
peraltro, la disposizione in esame sconta una certa ambiguità o infelicità
di formulazione che potrebbe ingenerare in futuro incertezze e contenziosi
applicativi: infatti, se è precisato che le infrazioni de quibus possono essere
dimostrate dalla stazione appaltante “con qualunque mezzo adeguato”, con
ciò lasciando chiaramente intendere che in questo caso non occorre un forma-
le accertamento definitivo della violazione (a differenza da quanto avviene per
le violazioni in materia fiscale o contributiva), tuttavia subito dopo si riproduce
tralaticiamente l’inciso già contenuto nella lettera e) del comma 1 del previgen-
te art. 38, d.lgs. n. 163/2006, secondo cui deve trattarsi di infrazioni “debita-
mente accertate”, il che pone il problema di quali siano i termini e le condizio-
ni alle quali tale presupposto possa dirsi sussistente, e quindi ripropone il tema
della possibile necessità di un accertamento definitivo in sede amministrativa
o giurisdizionale .
(53)
(53) - a meno che in questo caso lo scopo della previsione sia proprio quello di escludere la neces-
sità della “definitività” dell’accertamento, ammettendo quindi che la preclusione possa
discendere anche da un provvedimento amministrativo oggetto di impugnazione o da una
sentenza non passata in giudicato. nel regime previgente, tuttavia, l’opinione prevalente era
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