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RAFFAELE GRECO



               oggettivo di applicazione della disposizione, riempiendo di contenuti le ipotesi
               di gravi illeciti in essa tipizzati , e quindi di definire le modalità di accertamento
                                            (59)
               (59) - In particolare, ferma restando la necessità di una motivata valutazione della stazione appal-
                    tante in ordine alla compromissione dell’affidabilità e della moralità professionale del con-
                    corrente, fra le “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto”
                    sono individuati:
                    - l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
                    - le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
                    - l’adozione di comportamenti scorretti;
                    - il ritardo nell’adempimento;
                    - l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione;
                    - l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripri-
                    stino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa;
                    - nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di pro-
                    gettazione  imputabile  all’esecutore  che  ha  determinato  una  modifica  o  variante  ai  sensi
                    dell’art.  106,  comma  2,  del  codice,  o  della  previgente  disciplina  (art.  132,  d.lgs.  n.
                    163/2006);
                    - negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di
                    progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori,
                    una modifica o variante, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disci-
                    plina (art. 132, d.lgs. nr. 163/2006).
                    quanto  al  “tentativo  di  influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione
                    appaltante”, si è fatto riferimento ad atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare
                    le decisioni della stazione appaltante in ordine alla valutazione del possesso dei requisiti di
                    partecipazione, all’adozione di provvedimenti di esclusione e all’attribuzione dei punteggi.
                    con riguardo al “tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio”,
                    queste potranno avere a oggetto il nominativo degli altri concorrenti o il contenuto delle
                    offerte presentate.
                    quanto alle ipotesi del “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscet-
                    tibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” e “omettere
                    le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”, rileva-
                    no i comportamenti posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare,
                    nell’amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della par-
                    tecipazione o dell’attribuzione del punteggio, quali a titolo esemplificativo:
                    - la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipa-
                    zione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
                    - la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti
                    generali o speciali di partecipazione;
                    - l’omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui
                    è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando
                    di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall’offerente per conseguire un punteggio
                    ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l’offerta
                    appaia anormalmente bassa.

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