Page 46 - copertina 3_4_2014.qxt
P. 46
RAFFAELE GRECO
oggettivo di applicazione della disposizione, riempiendo di contenuti le ipotesi
di gravi illeciti in essa tipizzati , e quindi di definire le modalità di accertamento
(59)
(59) - In particolare, ferma restando la necessità di una motivata valutazione della stazione appal-
tante in ordine alla compromissione dell’affidabilità e della moralità professionale del con-
corrente, fra le “significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto”
sono individuati:
- l’inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte;
- le carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto;
- l’adozione di comportamenti scorretti;
- il ritardo nell’adempimento;
- l’errore professionale nell’esecuzione della prestazione;
- l’aver indotto in errore l’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripri-
stino dell’opera danneggiata per caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa;
- nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di pro-
gettazione imputabile all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi
dell’art. 106, comma 2, del codice, o della previgente disciplina (art. 132, d.lgs. n.
163/2006);
- negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di
progettazione imputabile al progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori,
una modifica o variante, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del codice, o della previgente disci-
plina (art. 132, d.lgs. nr. 163/2006).
quanto al “tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante”, si è fatto riferimento ad atti idonei diretti in modo non equivoco a influenzare
le decisioni della stazione appaltante in ordine alla valutazione del possesso dei requisiti di
partecipazione, all’adozione di provvedimenti di esclusione e all’attribuzione dei punteggi.
con riguardo al “tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio”,
queste potranno avere a oggetto il nominativo degli altri concorrenti o il contenuto delle
offerte presentate.
quanto alle ipotesi del “fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscet-
tibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” e “omettere
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione”, rileva-
no i comportamenti posti in essere dal concorrente con dolo o colpa grave volti a ingenerare,
nell’amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della par-
tecipazione o dell’attribuzione del punteggio, quali a titolo esemplificativo:
- la presentazione di informazioni fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipa-
zione o ad altre circostanze rilevanti ai fini della gara;
- la presentazione di informazioni false relative a circostanze diverse dal possesso dei requisiti
generali o speciali di partecipazione;
- l’omissione di informazioni in ordine alla carenza, sopravvenuta rispetto al momento in cui
è stata presentata la domanda, di requisiti o elementi non specificatamente richiesti dal bando
di gara ai fini della partecipazione, ma indicati dall’offerente per conseguire un punteggio
ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l’offerta
appaia anormalmente bassa.
42

