Page 47 - copertina 3_4_2014.qxt
P. 47

I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             degli illeciti in questione, essenzialmente attraverso la previsione dell’obbligo
             delle stazioni appaltanti di comunicare tempestivamente all’anac, ai fini del-
             l’iscrizione nel casellario, gli atti che possano avere rilevanza ai fini che qui inte-
             ressano , e il dovere dell’operatore di attestare l’insussistenza delle situazioni
                    (60)
             in questione attraverso apposita autocertificazione, salva la successiva verifica
             da parte dell’amministrazione.
                  nella prassi applicativa anteriore al nuovo codice, l’individuazione delle
             condotte suscettibili di dar luogo a esclusione dalla gara siccome integrante
             “errore  grave”  ovvero  “negligenza  o  malafede”  è  stata  sempre  guidata  dal
             principio  della  insufficienza  di  un  qualsiasi  inadempimento  degli  obblighi
             contrattuali - quand’anche avesse dato luogo a risoluzione del rapporto da
             parte  dell’amministrazione - occorrendo invece che la condotta dell’impresa
             fosse stata connotata da rilevanti violazioni dei doveri professionali o contrat-
             tuali, dolose o gravemente colpose, tali da compromettere il rapporto fiduciario

                  Fra le ulteriori ipotesi di gravi illeciti professionali suscettibili di determinare la motivata
                  esclusione del concorrente, oltre agli accordi con altri operatori volti a falsare la concorrenza,
                  sono individuati tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano
                  comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo
                  dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’art. 93 del codice, e
                  infine i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza pas-
                  sata in giudicato, dell’autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche com-
                  merciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e
                  posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare e i provvedimenti
                  sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato commi-
                  nati  dall’anac  ai  sensi  dell’art.  213,  comma  13,  del  codice  e  iscritti  nel  casellario
                  dell’autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza
                  giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall’autorità o che non
                  abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di par-
                  tecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da
                  parte dell’autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.
             (60) - In particolare, devono essere comunicati:
                  - i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dello stesso art. 80, comma 5, let-
                  tera c), del codice;
                  - i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto, di applicazione delle penali e di
                  escussione delle garanzie;
                  - i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e i prov-
                  vedimenti penali di condanna non definitivi, di cui siano venute a conoscenza, che si riferi-
                  scono a contratti dalle stesse affidati.

                                                                                      43
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52