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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
degli illeciti in questione, essenzialmente attraverso la previsione dell’obbligo
delle stazioni appaltanti di comunicare tempestivamente all’anac, ai fini del-
l’iscrizione nel casellario, gli atti che possano avere rilevanza ai fini che qui inte-
ressano , e il dovere dell’operatore di attestare l’insussistenza delle situazioni
(60)
in questione attraverso apposita autocertificazione, salva la successiva verifica
da parte dell’amministrazione.
nella prassi applicativa anteriore al nuovo codice, l’individuazione delle
condotte suscettibili di dar luogo a esclusione dalla gara siccome integrante
“errore grave” ovvero “negligenza o malafede” è stata sempre guidata dal
principio della insufficienza di un qualsiasi inadempimento degli obblighi
contrattuali - quand’anche avesse dato luogo a risoluzione del rapporto da
parte dell’amministrazione - occorrendo invece che la condotta dell’impresa
fosse stata connotata da rilevanti violazioni dei doveri professionali o contrat-
tuali, dolose o gravemente colpose, tali da compromettere il rapporto fiduciario
Fra le ulteriori ipotesi di gravi illeciti professionali suscettibili di determinare la motivata
esclusione del concorrente, oltre agli accordi con altri operatori volti a falsare la concorrenza,
sono individuati tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano
comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo
dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’art. 93 del codice, e
infine i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza pas-
sata in giudicato, dell’autorità garante della concorrenza e del mercato per pratiche com-
merciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e
posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare e i provvedimenti
sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato commi-
nati dall’anac ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel casellario
dell’autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza
giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall’autorità o che non
abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di par-
tecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da
parte dell’autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.
(60) - In particolare, devono essere comunicati:
- i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dello stesso art. 80, comma 5, let-
tera c), del codice;
- i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto, di applicazione delle penali e di
escussione delle garanzie;
- i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno emessi in sede giudiziale e i prov-
vedimenti penali di condanna non definitivi, di cui siano venute a conoscenza, che si riferi-
scono a contratti dalle stesse affidati.
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