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RAFFAELE GRECO
mente gli offerenti in situazione di conflitto di interessi, dato che siffatta esclu-
sione non sarebbe giustificata nei casi in cui si potesse dimostrare che tale situa-
zione non ha avuto alcuna incidenza sul loro comportamento nella procedura
di gara, e non determina alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concor-
renza tra gli offerenti; viceversa, l’esclusione è indispensabile qualora non esista
un rimedio più adeguato per evitare una qualsiasi violazione dei principi di pari-
tà di trattamento tra gli offerenti e di trasparenza .
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ancora una volta, quindi, è riconosciuta alla stazione appaltante un’ineli-
minabile discrezionalità valutativa, dovendo apprezzarsi, prima di disporre
l’esclusione del concorrente, se la situazione di conflitto d’interesse, al di là della
sua astratta riconducibilità al parametro normativo, abbia in concreto inciso
sulla correttezza ed equità della competizione fra le imprese in gara e/o sulla
trasparenza e imparzialità della valutazione delle relative offerte.
affine alla situazione appena esaminata è quella disciplinata dalla successiva
lettera e), laddove si fa riferimento all’ipotesi in cui “una distorsione della con-
correnza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa esse-
re risolta con misure meno intrusive”. In questo caso, la situazione di possibile
conflitto dipende dal fatto che uno o più concorrenti abbia partecipato alla pre-
disposizione della documentazione di gara, o comunque alla fase preparatoria
che ha preceduto l’avvio della procedura selettiva, ciò che è suscettibile di porlo
in posizione di vantaggio rispetto agli altri partecipanti; si tratta di una situazione
ampiamente esplorata dalla giurisprudenza anteriore al codice del 2016, e che
oggi viene codificata sulla scorta delle retrostanti disposizioni comunitarie.
la specifica disciplina di questi casi è contenuta nell’art. 67, richiamato
dalla norma qui in esame, il quale impone alla stazione appaltante di adottare
“misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla parteci-
pazione del candidato o dell’offerente stesso”, precisando altresì che “…la
comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scam-
biate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla prepa-
razione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la
(64) - cfr. tribunale di I grado ue, sez. II, 13 ottobre 2015, t-403/12; id., 20 marzo 2013, t-
415/10.
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