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RAFFAELE GRECO
p.a.; in particolare, sono specificamente richiamate le ipotesi di sospensione
dall’attività irrogabili dagli organi di vigilanza del ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali in caso di accertate violazioni alle disposizioni in
materia di sicurezza sul lavoro, cui può seguire l’applicazione di una misura
interdittiva della contrattazione con la p.a., ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 9 aprile
2008, n. 81 .
(66)
(66) - Il primo comma di tale norma così recita: “…al fine di far cessare il pericolo per la tutela
della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro som-
merso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secon-
do le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla
parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di
personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
venti per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi
e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate
con decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
ministero dell’interno e la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di trento e di bolzano (…)
si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una vio-
lazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della
stessa indole (…)
l’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ed al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispet-
tiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche.
la durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei
lavoratori irregolari sia inferiore al cinquanta per cento del totale dei lavoratori presenti sul
luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al
50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi
di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della
durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la
decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di
interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro
quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni,
fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata
dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione (…)”.
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