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RAFFAELE GRECO



               p.a.; in particolare, sono specificamente richiamate le ipotesi di sospensione
               dall’attività  irrogabili  dagli  organi  di  vigilanza  del  ministero  del  lavoro,  della
               salute e delle politiche sociali in caso di accertate violazioni alle disposizioni in
               materia di sicurezza sul lavoro, cui può seguire l’applicazione di una misura
               interdittiva della contrattazione con la p.a., ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 9 aprile
               2008, n. 81 .
                          (66)

               (66) - Il primo comma di tale norma così recita: “…al fine di far cessare il pericolo per la tutela
                    della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro som-
                    merso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
                    di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del ministero del lavoro, della
                    salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secon-
                    do le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla
                    parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di
                    personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al
                    venti   per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi
                    e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate
                    con decreto del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il
                    ministero dell’interno e la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
                    province autonome di trento e di bolzano (…)
                    si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione
                    oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una vio-
                    lazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della
                    stessa indole (…)
                    l’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’autorità per la vigilanza sui
                    contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12
                    aprile 2006, n. 163, ed al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispet-
                    tiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del ministero delle infrastrutture e dei tra-
                    sporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
                    ed alla partecipazione a gare pubbliche.
                    la durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei
                    lavoratori irregolari sia inferiore al cinquanta per cento del totale dei lavoratori presenti sul
                    luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al
                    50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e
                    reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi
                    di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della
                    durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la
                    decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di
                    interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro
                    quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni,
                    fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata
                    dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione (…)”.

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