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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             apparsa quella di ritenere applicabile la misura dettata all’art. 80, comma 12,
             d.lgs. n. 50/2016 riguardante le false dichiarazioni o la falsa documentazione
             presentate alla stazione appaltante nelle procedure di gara e negli affidamenti
             di subappalto; tale disposizione, ispirata da evidente identità di ratio, così sta-
             tuisce in via generale: “…In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
             documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la
             stazione appaltante ne dà segnalazione all’autorità che, se ritiene che siano
             state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gra-
             vità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
             documentazione,  dispone  l’iscrizione  nel  casellario  informatico  ai  fini  del-
             l’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
             del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde
             comunque efficacia”.




             12. Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria


                  la lettera h) del comma 5 dell’art. 80 riproduce la previsione della causa
             di  esclusione  derivante  dalla  violazione  del  divieto  di  intestazione  fiduciaria
             posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la cui ratio è di consentire
             alle stazioni appaltanti di avere sempre certezza sulla reale identità dei propri
             interlocutori  contrattuali,  a  garanzia  contro  il  rischio  di  infiltrazioni  mafiose
             occulte.  tale  disciplina,  unitamente  alle  disposizioni  attuative  contenute  nel
             d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, sanzionava la violazione del divieto con la
             sospensione o la cancellazione dell’impresa interessata dall’albo nazionale dei
             costruttori.
                  tuttavia, una volta soppresso tale albo ed entrato a regime il sistema di
             qualificazione basato sulla certificazione di qualità e sull’attestazione soa, si
             era ritenuto che l’accertamento dell’avvenuta violazione spettasse alla stazione
             appaltante  attraverso  il  casellario  informatico  istituito  presso  l’autorità  di
             vigilanza, nel quale avrebbero dovuto essere inserite non solo le sanzioni pre-
             gresse, ma anche le notizie in ordine alle accertate violazioni del divieto: in
             questo senso poteva giustificarsi l’espressione usata dal legislatore, che faceva

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