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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
apparsa quella di ritenere applicabile la misura dettata all’art. 80, comma 12,
d.lgs. n. 50/2016 riguardante le false dichiarazioni o la falsa documentazione
presentate alla stazione appaltante nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalto; tale disposizione, ispirata da evidente identità di ratio, così sta-
tuisce in via generale: “…In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la
stazione appaltante ne dà segnalazione all’autorità che, se ritiene che siano
state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gra-
vità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini del-
l’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi
del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia”.
12. Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria
la lettera h) del comma 5 dell’art. 80 riproduce la previsione della causa
di esclusione derivante dalla violazione del divieto di intestazione fiduciaria
posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la cui ratio è di consentire
alle stazioni appaltanti di avere sempre certezza sulla reale identità dei propri
interlocutori contrattuali, a garanzia contro il rischio di infiltrazioni mafiose
occulte. tale disciplina, unitamente alle disposizioni attuative contenute nel
d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, sanzionava la violazione del divieto con la
sospensione o la cancellazione dell’impresa interessata dall’albo nazionale dei
costruttori.
tuttavia, una volta soppresso tale albo ed entrato a regime il sistema di
qualificazione basato sulla certificazione di qualità e sull’attestazione soa, si
era ritenuto che l’accertamento dell’avvenuta violazione spettasse alla stazione
appaltante attraverso il casellario informatico istituito presso l’autorità di
vigilanza, nel quale avrebbero dovuto essere inserite non solo le sanzioni pre-
gresse, ma anche le notizie in ordine alle accertate violazioni del divieto: in
questo senso poteva giustificarsi l’espressione usata dal legislatore, che faceva
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