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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
11. False dichiarazioni
la lettera g) del comma 5 dell’art. 80 in esame riprende, precisandola, la
previsione già contenuta nell’art. 38, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163/2006,
con riguardo agli effetti ostativi dell’intervenuta iscrizione di un operatore eco-
nomico nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio sui contratti pubblici,
a suo tempo istituito presso l’autorità di vigilanza, a causa di false dichiarazioni
presentate ai fini della partecipazione a precedenti gare. la previsione aveva
suscitato incertezze e difficoltà applicative in relazione alla durata dell’interdizio-
ne dalla partecipazione nonché al rapporto fra l’accertamento della falsità avve-
nuto in sede di gara e la successiva iscrizione nel casellario (la quale può avvenire
anche a distanza di parecchio tempo, creando il problema di quale sia la posizio-
ne del soggetto interessato durante tale spatium temporis), ed infine quanto al rap-
porto fra l’operatività della causa di esclusione in discorso e l’eventuale reazione
dell’interessato avverso il provvedimento d’iscrizione, nell’ambito di un procedi-
mento all’esito del quale potrebbe essere accertata l’insussistenza del mendacio
ovvero di mala fede da parte del dichiarante.
oggi il legislatore restringe l’ipotesi ostativa alla posizione dell’operatore
il quale risulti “iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio
dell’anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
perdura l’iscrizione”.
pertanto, da un lato è precisato che l’esclusione dalle gare perdura per
tutta la durata dell’iscrizione, e per altro verso la fattispecie è limitata alle sole
dichiarazioni e documentazioni false prodotte ai fini del rilascio dell’attestazio-
ne di qualificazione: sul piano letterale, tale specificazione circoscrive l’ambito
applicativo della disposizione al solo settore dei lavori pubblici, ove le imprese
si qualificano attraverso il rilascio di apposita attestazione da parte di soggetti
appositamente autorizzati (società organismi di attestazione - soa), sulla base
delle verifiche da questi compiute su documenti e dichiarazioni prodotte dagli
stessi operatori in ordine ai propri requisiti di moralità professionale nonché di
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria (art. 84, d.lgs. n.
50/2016).
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