Page 53 - copertina 3_4_2014.qxt
P. 53

I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             11. False dichiarazioni


                  la lettera g) del comma 5 dell’art. 80 in esame riprende, precisandola, la
             previsione già contenuta nell’art. 38, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 163/2006,
             con riguardo agli effetti ostativi dell’intervenuta iscrizione di un operatore eco-
             nomico nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio sui contratti pubblici,
             a suo tempo istituito presso l’autorità di vigilanza, a causa di false dichiarazioni
             presentate  ai  fini  della  partecipazione  a  precedenti  gare.  la  previsione  aveva
             suscitato incertezze e difficoltà applicative in relazione alla durata dell’interdizio-
             ne dalla partecipazione nonché al rapporto fra l’accertamento della falsità avve-
             nuto in sede di gara e la successiva iscrizione nel casellario (la quale può avvenire
             anche a distanza di parecchio tempo, creando il problema di quale sia la posizio-
             ne del soggetto interessato durante tale spatium temporis), ed infine quanto al rap-
             porto fra l’operatività della causa di esclusione in discorso e l’eventuale reazione
             dell’interessato avverso il provvedimento d’iscrizione, nell’ambito di un procedi-
             mento all’esito del quale potrebbe essere accertata l’insussistenza del mendacio
             ovvero di mala fede da parte del dichiarante.
                  oggi il legislatore restringe l’ipotesi ostativa alla posizione dell’operatore
             il  quale  risulti  “iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall’osservatorio
             dell’anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
             fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale
             perdura l’iscrizione”.
                  pertanto, da un lato è precisato che l’esclusione dalle gare perdura per
             tutta la durata dell’iscrizione, e per altro verso la fattispecie è limitata alle sole
             dichiarazioni e documentazioni false prodotte ai fini del rilascio dell’attestazio-
             ne di qualificazione: sul piano letterale, tale specificazione circoscrive l’ambito
             applicativo della disposizione al solo settore dei lavori pubblici, ove le imprese
             si qualificano attraverso il rilascio di apposita attestazione da parte di soggetti
             appositamente autorizzati (società organismi di attestazione - soa), sulla base
             delle verifiche da questi compiute su documenti e dichiarazioni prodotte dagli
             stessi operatori in ordine ai propri requisiti di moralità professionale nonché di
             capacità  tecnico-professionale  ed  economico-finanziaria  (art.  84,  d.lgs.  n.
             50/2016).

                                                                                      49
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58