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RAFFAELE GRECO
nella precedente disciplina contenuta nel d.lgs. n. 163/2006 era rinvenibi-
le un’analitica disciplina delle modalità con cui poteva pervenirsi all’iscrizione
nel casellario informatico: in particolare, era previsto che le soa accertassero
la sussistenza oggettiva della falsa dichiarazione o falsa documentazione, dichia-
rando, di conseguenza, la decadenza dell’attestazione (art. 40, comma 9-ter) e la
segnalazione all’autorità, la quale, a sua volta, disponeva “l’iscrizione nel casel-
lario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affida-
menti di subappalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m bis), per un periodo
di un anno, dopo aver accertato che le false dichiarazioni siano state rese con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti” (art.
40, comma 9-quater).
Il fatto che nessuna di queste disposizioni sia stata riprodotta nel nuovo
codice, dal momento che è stato demandato all’anac di disciplinare con
apposite linee guida le modalità di funzionamento delle soa, ivi compresi gli
aspetti che qui rilevano (art. 83, comma 2), ha posto il problema dell’individua-
zione di una disciplina transitoria da applicare nelle more dell’adozione delle
dette linee guida; al riguardo, ferma restando l’integrale applicabilità della disci-
plina previgente ai fatti commessi sotto il suo vigore in virtù del principio tempus
regit actum, si è ritenuto, per gli eventuali illeciti commessi durante il “regime
transitorio” (e cioè fino all’emanazione delle linee guida di cui sopra), in base al
combinato disposto degli artt. 83, comma 2, e 216, comma 14, d.lgs. n.
50/2016, che siano applicabili sia le disposizioni di cui alla parte II, titolo III
del previgente d.p.r. n. 207/2010 - con la conseguenza che permane l’obbligo
delle soa di avviare i procedimenti di verifica della documentazione e delle
dichiarazioni esibite dall’impresa attestanda e (in presenza dell’accertamento
oggettivo della carenza dei requisiti) di comunicare all’autorità l’avvio e gli esiti
dei procedimenti svolti in contraddittorio con l’impresa - sia quelle contenute
nel regolamento del 26 febbraio 2014 in materia di esercizio del potere sanzio-
natorio da parte dell’autorità .
(67)
quanto alla durata degli effetti dell’iscrizione, cui come visto si ricollega
la durata dell’esclusione dalle gare, stante la mancanza anche su tale punto di
alcuna previsione nel nuovo testo normativo, la soluzione più ragionevole è
(67) - cfr. comunicato del presidente dell’anac del 31 maggio 2016.
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