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RAFFAELE GRECO
pertanto, si può affermare che è consentita l’esclusione del concorrente nei soli
casi in cui sussistano a suo carico inadempienze relative alle imposte sui redditi
tali, per la loro entità, da legittimare l’omissione dei pagamenti ai sensi dell’art.
48-bis appena citato. anche con riguardo agli obblighi contributivi, la scelta del
nuovo codice è coerente con quella che era l’impostazione del previgente
comma 2 dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006: nel senso di considerare gravi, e quindi
ostative della partecipazione, quelle violazioni che impediscano il rilascio del
durc a norma delle vigente normativa (in questo caso, il richiamo è all’art. 8
del d.m. 30 gennaio 2015).
sul punto, è importante sottolineare che la verifica della regolarità contri-
butiva operata dalla stazione appaltante sulla base della dichiarazione autocerti-
ficativa resa dal concorrente è riferita alla condizione dell’impresa alla data della
presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e pertanto la regolarità
deve sussistere a tale data (oltre che, come per tutti i requisiti soggettivi di cui
all’art. 80 in esame, perdurare per tutta la durata della procedura selettiva e fino
alla stipulazione del contratto d’appalto), senza che possano avere alcun rilievo
le regolarizzazioni postume; in particolare, come evidenziato dall’adunanza
plenaria del consiglio di stato , in questo caso non può trovare applicazione
(50)
il cosiddetto “preavviso di durc negativo”, introdotto dall’art. 7, comma 3,
del d.m. 24 ottobre 2007 e oggi disciplinato dall’art. 31, comma 8, del d.l. 21
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 ,
(51)
importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è ina-
dempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamen-
to per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”
(comma 1); “con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’economia e delle
finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non supe-
riore al doppio, ovvero diminuito” (comma 2-bis).
(50) - sent. 29 febbraio 2016, n. 5.
(51) - “ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (durc), in caso di
mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione
del durc o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elet-
tronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri sog-
getti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro
un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.
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