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RAFFAELE GRECO



               pertanto, si può affermare che è consentita l’esclusione del concorrente nei soli
               casi in cui sussistano a suo carico inadempienze relative alle imposte sui redditi
               tali, per la loro entità, da legittimare l’omissione dei pagamenti ai sensi dell’art.
               48-bis appena citato. anche con riguardo agli obblighi contributivi, la scelta del
               nuovo  codice  è  coerente  con  quella  che  era  l’impostazione  del  previgente
               comma 2 dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006: nel senso di considerare gravi, e quindi
               ostative della partecipazione, quelle violazioni che impediscano il rilascio del
               durc a norma delle vigente normativa (in questo caso, il richiamo è all’art. 8
               del d.m. 30 gennaio 2015).
                    sul punto, è importante sottolineare che la verifica della regolarità contri-
               butiva operata dalla stazione appaltante sulla base della dichiarazione autocerti-
               ficativa resa dal concorrente è riferita alla condizione dell’impresa alla data della
               presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e pertanto la regolarità
               deve sussistere a tale data (oltre che, come per tutti i requisiti soggettivi di cui
               all’art. 80 in esame, perdurare per tutta la durata della procedura selettiva e fino
               alla stipulazione del contratto d’appalto), senza che possano avere alcun rilievo
               le  regolarizzazioni  postume;  in  particolare,  come  evidenziato  dall’adunanza
               plenaria del consiglio di stato , in questo caso non può trovare applicazione
                                             (50)
               il cosiddetto “preavviso di durc negativo”, introdotto dall’art. 7, comma 3,
               del d.m. 24 ottobre 2007 e oggi disciplinato dall’art. 31, comma 8, del d.l. 21
               giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 98 ,
                                                                                         (51)
                    importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è ina-
                    dempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamen-
                    to per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non
                    procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente
                    per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”
                    (comma 1); “con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’economia e delle
                    finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non supe-
                    riore al doppio, ovvero diminuito” (comma 2-bis).
               (50) - sent. 29 febbraio 2016, n. 5.
               (51) - “ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (durc), in caso di
                    mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli enti preposti al rilascio, prima dell’emissione
                    del durc o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elet-
                    tronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri sog-
                    getti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro
                    un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.

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