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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
del già citato d.l. n. 629/1982, la quale si basa su elementi non così consistenti
da determinare un effetto interdittivo, ma tali da evidenziare comunque una
possibile compromissione dell’impresa; la peculiarità di tale informazione con-
siste nel rimettere la decisione sull’instaurazione o la prosecuzione del rapporto
contrattuale alla stazione appaltante, la quale, nel caso decida di escludere il sog-
getto interessato, sarà tenuta a una motivazione particolarmente puntuale e pre-
gnante di tale scelta .
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con riguardo, poi, all’individuazione dei soggetti cui estendere gli accerta-
menti sulla sussistenza dei tentativi di infiltrazione, oltre ai legali rappresentanti in
senso tecnico, il comma 5 del citato art. 91 consente di riferirli anche “ai soggetti
che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’im-
presa”: la giurisprudenza ha quindi ritenuto legittimo che l’informazione interdit-
tiva possa basarsi su situazioni soggettive dei soci, ancorché non amministratori
ma che risultino esercitare di fatto un’influenza dominante sulle scelte imprendi-
toriali . ma, nel concreto, la disposizione è impiegata in sede di verifiche prefet-
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tizie soprattutto per individuare la figura del cosiddetto “amministratore occul-
to”, ossia di chi, al di là della formale titolarità di cariche sociali, risulti sulla base
di indagini negoziali o patrimoniali esercitare un potere di fatto all’interno dell’im-
presa.
tale essendo il quadro normativo di riferimento, si comprende la delica-
tezza degli accertamenti sottesi alle informazioni antimafia, laddove le esigenze
di prevenzione delle infiltrazioni criminali e di tutela dell’ordine pubblico vanno
conciliate con la salvaguardia della libertà di impresa (che è costituzionalmente
garantita ex art. 41 cost.); la possibile labilità degli elementi su cui può basarsi
la misura interdittiva e la gravità dei suoi effetti risultano vieppiù evidenti se si
considera la ristrettezza dei possibili rimedi giudiziali a disposizione dell’interes-
sato: infatti, in questo settore la giurisprudenza amministrativa ritiene di trovarsi
al cospetto di esercizio di discrezionalità tecnica della p.a., a fronte della quale
il sindacato giurisdizionale deve intendersi limitato ai soli casi di evidenti travi-
samenti o errori di valutazione, esclusa ogni possibilità di rinnovazione da parte
del giudice della valutazione riservata al prefetto .
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(37) - sul punto, cfr. cons. stato, sez. III, 28 novembre 2013, n. 5698.
(38) - cfr., ad esempio, t.a.r. catania, sez. I, 28 aprile 2009, n. 793.
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