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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             del già citato d.l. n. 629/1982, la quale si basa su elementi non così consistenti
             da determinare un effetto interdittivo, ma tali da evidenziare comunque una
             possibile compromissione dell’impresa; la peculiarità di tale informazione con-
             siste nel rimettere la decisione sull’instaurazione o la prosecuzione del rapporto
             contrattuale alla stazione appaltante, la quale, nel caso decida di escludere il sog-
             getto interessato, sarà tenuta a una motivazione particolarmente puntuale e pre-
             gnante di tale scelta .
                                (37)
                  con riguardo, poi, all’individuazione dei soggetti cui estendere gli accerta-
             menti sulla sussistenza dei tentativi di infiltrazione, oltre ai legali rappresentanti in
             senso tecnico, il comma 5 del citato art. 91 consente di riferirli anche “ai soggetti
             che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’im-
             presa”: la giurisprudenza ha quindi ritenuto legittimo che l’informazione interdit-
             tiva possa basarsi su situazioni soggettive dei soci, ancorché non amministratori
             ma che risultino esercitare di fatto un’influenza dominante sulle scelte imprendi-
             toriali . ma, nel concreto, la disposizione è impiegata in sede di verifiche prefet-
                  (38)
             tizie soprattutto per individuare la figura del cosiddetto “amministratore occul-
             to”, ossia di chi, al di là della formale titolarità di cariche sociali, risulti sulla base
             di indagini negoziali o patrimoniali esercitare un potere di fatto all’interno dell’im-
             presa.
                  tale essendo il quadro normativo di riferimento, si comprende la delica-
             tezza degli accertamenti sottesi alle informazioni antimafia, laddove le esigenze
             di prevenzione delle infiltrazioni criminali e di tutela dell’ordine pubblico vanno
             conciliate con la salvaguardia della libertà di impresa (che è costituzionalmente
             garantita ex art. 41 cost.); la possibile labilità degli elementi su cui può basarsi
             la misura interdittiva e la gravità dei suoi effetti risultano vieppiù evidenti se si
             considera la ristrettezza dei possibili rimedi giudiziali a disposizione dell’interes-
             sato: infatti, in questo settore la giurisprudenza amministrativa ritiene di trovarsi
             al cospetto di esercizio di discrezionalità tecnica della p.a., a fronte della quale
             il sindacato giurisdizionale deve intendersi limitato ai soli casi di evidenti travi-
             samenti o errori di valutazione, esclusa ogni possibilità di rinnovazione da parte
             del giudice della valutazione riservata al prefetto .
                                                           (39)
             (37) - sul punto, cfr. cons. stato, sez. III, 28 novembre 2013, n. 5698.
             (38) - cfr., ad esempio, t.a.r. catania, sez. I, 28 aprile 2009, n. 793.

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