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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             2),  acquisita  attraverso  la  consultazione  della  banca  dati  nazionale  antimafia
             ovvero dal prefetto territorialmente competente (art. 87). In particolare, è sta-
             bilito che il rilascio della comunicazione de qua sia immediatamente conseguen-
             te alla consultazione della banca dati quando da questa emerge l’insussistenza
             di cause di divieto, decadenza o sospensione (art. 88, comma 1); nell’ipotesi
             opposta, così come nel caso in cui si tratti di soggetto non censito nella banca
             dati (art. 88, comma 3-bis), invece, il prefetto procede ai necessari accertamenti
             istruttori, provvedendo a seconda degli esiti al rilascio di comunicazione “libe-
             ratoria”  (se  emerge  che  le  suddette  cause  ostative  non  sono  più  sussistenti)
             ovvero di comunicazione negativa (art. 88, commi 2 e 3). In questi ultimi casi,
             è stabilito che il provvedimento prefettizio intervenga entro trenta giorni dalla
             consultazione della banca dati (art. 88, comma 4), e che tuttavia, in caso di inu-
             tile scadenza di tale termine, la p.a. possa procedere egualmente sulla base di
             mera autocertificazione del soggetto interessato, salva la revoca dal beneficio
             concesso o il recesso dal contratto stipulato in caso sopravvenga una comuni-
             cazione antimafia negativa (art. 88, comma 4-bis, espressamente richiamato dal-
             l’art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016).
                  più recentemente, giusta l’art. 1, comma 52, della l. 6 novembre 2012, n.
             190, è stato stabilito che i soggetti di cui all’art. 83 del codice antimafia debba-
             no acquisire la comunicazione antimafia (così come anche l’informazione anti-
             mafia di cui si dirà subito appresso), indipendentemente dalle soglie stabilite
             nello stesso codice, attraverso la consultazione della cosiddetta white list (tecni-
             camente, “elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
             soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa”) istituita presso ciascuna prefettura,
             in cui devono essere riversati - e periodicamente aggiornati - gli esiti delle veri-
             fiche antimafia effettuate sulle imprese.
                  la seconda tipologia di fattispecie evocata dal secondo comma dell’art. 80
             è quella dei tentativi di infiltrazione mafiosa attestati dall’informazione antima-
             fia che la stazione appaltante deve necessariamente acquisire nella fase degli
             accertamenti sul proprio potenziale interlocutore contrattuale.
                  attraverso tale informativa, come precisato nel comma 3 dell’art. 84 del
             codice antimafia, il prefetto territorialmente competente verifica, oltre all’even-
             tuale esistenza delle cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo codice, anche

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