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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             a vicende penali non ancora definite, di obblighi di dissociazione a contenuto
             incerto e indefinito e di obblighi collaborativi anch’essi a contenuto incerto e
             legati al generico dovere di agire secondo buona fede .
                                                                (26)
                  al momento della redazione del presente contributo, la corte non si è
             ancora pronunciata sulla questione.
                  la risoluzione della questione da ultimo richiamata potrebbe avere riper-
             cussioni anche su talune estensioni ulteriori dell’operatività della causa di esclu-
             sione connessa all’esistenza di sentenze penali di condanna definitive, ormai
             corrispondente al “diritto vivente” in materia alla stregua della più recente giu-
             risprudenza: ci si riferisce all’obbligo di verificare e dichiarare anche tutti i pre-
             cedenti penali riportati dai soggetti che nell’anno antecedente la pubblicazione
             del bando hanno rivestito ruoli di rappresentanza o direzione (nel senso sopra
             precisato) nell’ambito di società che abbiano ceduto l’azienda o un suo ramo
             all’impresa concorrente, ovvero che siano state da questa inglobate a seguito di
             fusione o incorporazione. In questi casi la giurisprudenza, pur ribadendo l’esi-
             genza di rispettare il principio di tassatività delle cause di esclusione, ha ritenuto
             che l’estensione si giustifichi per essere le vicende societarie in discorso rien-
             tranti nella fisiologia della vita dell’impresa e quindi implicitamente contemplate
             dalla disposizione che fa obbligo ai concorrenti di dichiarare la posizione penale
             anche degli amministratori cessati nell’ultimo anno, tenuto conto di evitare che
             attraverso le operazioni in discorso si realizzi una sostanziale elusione del detto
             obbligo .
                    (27)



             4. Misure di prevenzione e antimafia


                  Il comma 2 dell’art. 80 raggruppa in un’unica disposizione le diverse tipolo-
             gie di fattispecie escludenti connesse alla legislazione antimafia, a sua volta oggi
             contenuta nell’unico d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cosiddetto “codice antima-
             fia”), che ha superato la previgente frammentazione in svariati testi della discipli-
             na delle misure personali e patrimoniali di contrasto alla criminalità mafiosa.

             (26) - cfr. cons. stato, sez. VI, ord. 21 marzo 2016, n. 1160.
             (27) - cfr. cons. stato, ad. pl., 4 maggio 2012, n. 20, e 7 giugno 2012, n. 21.

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