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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
l’art. 6 del d.lgs. n. 159/2011 tipizza le misure personali riproducendo le
“tradizionali” previsioni della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
(comma 1), eventualmente accompagnata nei casi più gravi dal divieto di sog-
giorno in uno o più comuni (comma 2) o dall’obbligo di soggiorno in un
determinato comune (comma 3).
Il già citato art. 67 disciplina in modo onnicomprensivo tutte le incapacità
discendenti dall’essere stato un soggetto colpito, con provvedimento definitivo,
da una delle suindicate misure di prevenzione, ivi compresa l’impossibilità di
stipulare contratti con la p.a. (comma 1) ; è altresì stabilita la decadenza dai
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d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiet-
tivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello stato, con la commissione di uno
dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del cod. pen. o dagli artt. 284, 285, 286,
306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di
terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero
a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’art. 270-sexies
cod. pen.;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20
giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento succes-
sivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione
del partito fascista ai sensi dell’art. 1 della legge n. 645/1952, in particolare con l’esaltazione
o la pratica della violenza;
g) a coloro che, fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno
dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli artt. 8 e segg. della legge 14 otto-
bre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comporta-
mento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indi-
cato alla lettera d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva,
in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche
sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della
reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono
dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica,
ovvero l’incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifesta-
zioni sportive.
(29) - per la precisione, i soggetti in questione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni dema-
niali allorché siano richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali;
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