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RAFFAELE GRECO
la “sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a
condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”, con il
possibile effetto di sancire l’incapacità dell’impresa di contrarre con la p.a. e la
sua estromissione dal mercato degli appalti pubblici.
secondo l’opinione prevalente , gli accertamenti antimafia integrano
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un’attività di indagine amministrativa, destinata a risolversi, in caso di esito posi-
tivo, in una tipica misura cautelare di polizia, preventiva e interdittiva, che si
aggiunge alle misure di prevenzione antimafia giurisdizionali e prescinde dal-
l’accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all’associazione di tipo
mafioso. In effetti, l’informazione antimafia interdittiva determina un’incapaci-
tà di contrarre di tipo speciale, in quanto limitata alle amministrazioni pubbliche
ovvero ai soggetti di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 159/2011 e non estesa ai rapporti
con soggetti privati .
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Inoltre, ancorché acquisita nell’ambito di una specifica gara o ai fini della
stipulazione di uno specifico contratto, l’informazione antimafia interdittiva ha
efficacia generale, nel senso che produce i propri effetti anche in altri procedi-
menti riguardanti i medesimi soggetti (art. 86, comma 2-bis, d.lgs. n.
159/2016) .
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quanto all’efficacia temporale dell’informazione antimafia, sebbene il
comma 2 dell’art. 86 del codice antimafia la fissi in un anno, è opinione preva-
lente che tale termine valga solo per l’informazione negativa (per la quale, per-
tanto, scaduto l’anno dovrà in ogni caso procedersi a nuovo accertamento) ,
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mentre per quella interdittiva si ritiene che essa abbia effetti illimitati, conti-
nuando a determinare l’incapacità contrattuale dell’operatore finché non inter-
venga un nuovo provvedimento prefettizio, in esito a rinnovate verifiche dalle
(30) - cfr. n. durante, I tentativi di infiltrazione mafiosa, in www.giustizia-amministrativa.it, dicembre
2016 (con richiami di giurisprudenza).
(31) - cfr. cons. stato, sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247.
(32) - ai sensi dell’art. 91, comma 7-bis, del d.lgs. n. 159/2011, l’informazione interdittiva è comunicata
all’osservatorio dei contratti pubblici istituito presso l’autorità nazionale anticorruzione, in modo
da rendere edotte tutte le stazioni appaltanti operanti sul territorio nazionale dell’esistenza della
causa ostativa, anche ai fini della risoluzione dei contratti in essere (cfr. comunicato del presidente
anac del 27 maggio 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale 23 giugno 2015, n. 143).
(33) - cfr. cons. stato, sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4121; id., sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4602.
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