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RAFFAELE GRECO
quanto alla seconda tipologia, si fa riferimento a ciò che può emergere
dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso
e di accertamento delegati dal ministro dell’interno ai sensi del d.l. 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 ottobre 1982, n. 726,
ovvero di quelli di cui all’art. 93 del codice antimafia, nonché dagli accertamenti
da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del
prefetto procedente ai sensi della norma suindicata.
ancor più evanescente e di delicata applicazione è la terza ipotesi, laddo-
ve il legislatore fa riferimento a “sostituzioni negli organi sociali, nella rappre-
sentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali
ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con
i soggetti destinatari dei provvedimenti” giudiziali sopra richiamati sub a),
“con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico
delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professio-
nali dei subentranti, denotino l’intento di eludere la normativa sulla documen-
tazione antimafia”.
pertanto, è possibile evincere il tentativo di infiltrazione mafiosa anche da
vicende societarie (fusioni, scissioni, incorporazioni, cessioni d’azienda) che, per
le specifiche tempistiche e modalità con cui sono attuate e per il profilo dei sog-
getti coinvolti, possano denotare l’intento di eludere la legislazione antimafia.
le vicende fin qui esaminate, peraltro, non esauriscono l’ambito delle
situazioni dalle quali il prefetto può desumere la sussistenza di tentativi di infil-
trazione mafiosa: infatti, l’art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011 consente di
tener conto anche di “provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati
strumentali all’attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti ele-
menti da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, age-
volare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”, nonché
dell’accertamento “delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finan-
ziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la
condizione della reiterazione prevista dall’articolo 8-bis della legge 24 novem-
bre 1981, n. 689”.
Inoltre, nella prassi applicativa è rimasta diffusa la figura della c.d. infor-
mazione antimafia “atipica” (o supplementare), disciplinata dall’art. 1-septies
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