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RAFFAELE GRECO
ecco perché il ministero dell’interno è intervenuto con apposite circola-
ri (40) per dettare le linee guida degli accertamenti e delle valutazioni da compiere
ai fini delle informazioni antimafia: in particolare, è stata sottolineata la neces-
sità - anche nei casi in cui sussiste il massimo grado di certezza della situazione
di pericolo, essendovi già provvedimenti dell’autorità giudiziaria - di operare un
esame non atomistico ma complessivo degli elementi a disposizione, dovendosi
verificare sia la riconducibilità dei fatti evocati a contesti di criminalità organiz-
zata o comunque a contesti significativi di atteggiamenti di contiguità con que-
sta, sia l’attualità delle situazioni di pericolo indicate.
malgrado ciò, la giurisprudenza non sempre è univoca nell’individuare la
“soglia” degli elementi indiziari idonei a determinare l’adozione della misura interdit-
tiva de qua: la dottrina che ha esaminato più di recente la produzione giurispruden-
ziale in materia ha colto una “frattura” fra la posizione del consiglio di stato e
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quella del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana. per il consiglio
di stato è sufficiente che gli elementi posti a base dell’informativa abbiano una con-
sistenza storico-oggettiva, e non congetturale, e che siano sintomatici del condizio-
namento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare
sull’impresa, anche al di là, e persino contro, la volontà del singolo; pertanto, può
trattarsi anche di elementi estranei all’orbita della rilevanza penale (come pure pos-
sono essere stati già valutati in sede penale, pervenendosi a proscioglimento o asso-
luzione), in quanto l’informazione antimafia da un lato non ha natura sanzionatoria,
e quindi non soggiace al principio della certezza probatoria “al di là di ogni ragione-
vole dubbio” ma semmai al criterio del “più probabile che non”, e per altro verso si
fonda su una mera prognosi di pericolosità, e quindi per definizione su un’anticipa-
zione della tutela rispetto a quella da irrogare a fronte di reati già accertati .
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(39) - cfr. cons. stato, sez. III, 19 gennaio 2012, n. 254; id., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441.
(40) - la più recente e la circolare dell’8 febbraio 2013, n. 11001/119/20(6).
(41) - cfr. n. durante, op. cit.
(42) - cfr. cons. stato, sez. III, 23 giugno 2016, n. 3505. da questo orientamento discende che fra
gli elementi che l’autorità prefettizia deve valutare vi sono:
a) i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale;
b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione;
c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione pre-
viste dallo stesso decreto legislativo n. 159 del 2011;
d) i rapporti di parentela;
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