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RAFFAELE GRECO



                    ecco perché il ministero dell’interno è intervenuto con apposite circola-
               ri (40)  per dettare le linee guida degli accertamenti e delle valutazioni da compiere
               ai fini delle informazioni antimafia: in particolare, è stata sottolineata la neces-
               sità - anche nei casi in cui sussiste il massimo grado di certezza della situazione
               di pericolo, essendovi già provvedimenti dell’autorità giudiziaria - di operare un
               esame non atomistico ma complessivo degli elementi a disposizione, dovendosi
               verificare sia la riconducibilità dei fatti evocati a contesti di criminalità organiz-
               zata o comunque a contesti significativi di atteggiamenti di contiguità con que-
               sta, sia l’attualità delle situazioni di pericolo indicate.
                    malgrado  ciò,  la  giurisprudenza  non  sempre  è  univoca  nell’individuare  la
               “soglia” degli elementi indiziari idonei a determinare l’adozione della misura interdit-
               tiva de qua: la dottrina che ha esaminato più di recente la produzione giurispruden-
               ziale in materia ha colto una “frattura” fra la posizione del consiglio di stato e
                             (41)
               quella del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana. per il consiglio
               di stato è sufficiente che gli elementi posti a base dell’informativa abbiano una con-
               sistenza storico-oggettiva, e non congetturale, e che siano sintomatici del condizio-
               namento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare
               sull’impresa, anche al di là, e persino contro, la volontà del singolo; pertanto, può
               trattarsi anche di elementi estranei all’orbita della rilevanza penale (come pure pos-
               sono essere stati già valutati in sede penale, pervenendosi a proscioglimento o asso-
               luzione), in quanto l’informazione antimafia da un lato non ha natura sanzionatoria,
               e quindi non soggiace al principio della certezza probatoria “al di là di ogni ragione-
               vole dubbio” ma semmai al criterio del “più probabile che non”, e per altro verso si
               fonda su una mera prognosi di pericolosità, e quindi per definizione su un’anticipa-
               zione della tutela rispetto a quella da irrogare a fronte di reati già accertati .
                                                                                  (42)
               (39) - cfr. cons. stato, sez. III, 19 gennaio 2012, n. 254; id., sez. VI, 28 aprile 2010, n. 2441.
               (40) - la più recente e la circolare dell’8 febbraio 2013, n. 11001/119/20(6).
               (41) - cfr. n. durante, op. cit.
               (42) - cfr. cons. stato, sez. III, 23 giugno 2016, n. 3505. da questo orientamento discende che fra
                    gli elementi che l’autorità prefettizia deve valutare vi sono:
                    a) i provvedimenti “sfavorevoli” del giudice penale;
                    b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione;
                    c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione pre-
                    viste dallo stesso decreto legislativo n. 159 del 2011;
                    d) i rapporti di parentela;

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