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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             quali sia emerso il venir meno della situazione di pregiudizio precedentemente
             accertata . per gli stessi motivi, oltre che per l’applicazione del principio tempus
                     (34)
             regit actum, gli effetti preclusivi dell’informazione interdittiva non sono superati
             dalle eventuali condotte che il soggetto abbia posto in essere successivamente
             all’emissione dell’informazione stessa, al fine di rimuovere il pericolo di infiltra-
             zioni mafiose .
                          (35)
                  ai sensi dell’art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, i fatti dal cui accer-
             tamento  può  discendere  l’adozione  di  un’informazione  antimafia  interdittiva
             sono riconducibili a tre macrocategorie:
                  a. provvedimenti giudiziali a carico dell’operatore economico, adottati in
             sede penale o di prevenzione;
                  b. accertamenti di polizia;
                  c. particolari vicende imprenditoriali che si presumono elusive degli obbli-
             ghi rivenienti dalla legislazione antimafia.
                  sotto il primo profilo, innanzi tutto, vengono in rilievo non solo le con-
             danne, ma anche i provvedimenti di rinvio a giudizio o di applicazione di misure
             cautelari personali per determinate fattispecie di reato ; in secondo luogo, i
                                                                  (36)
             provvedimenti applicativi di misure di prevenzione; infine, e salvo che ricorra
             l’esimente di cui all’art. 4 della l. 24 novembre 1981, n. 689 (stato di necessità),
             le ipotesi di omessa denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317
             e 629 cod. pen., aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, con-
             vertito, con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei legali rap-
             presentanti dell’impresa, anche in assenza nei loro confronti di un procedimen-
             to per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi
             previste (su quest’ultima vicenda, che costituisce un’autonoma causa di esclu-
             sione nell’ordito dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, si tornerà appresso).


             (34) - cfr. cons. stato, sez. III, n. 4121/2016, cit.; id., 22 gennaio 2014, n. 292; id., sez. VI, 30
                  dicembre 2011, n. 7002.
             (35) - cfr. cons. stato, sez. III, 23 maggio 2013, n. 2798.
             (36) - l’elencazione riproduce parzialmente quella contenuta nel già richiamato art. 4 del codice
                  antimafia, in riferimento alle misure di prevenzione personale: in particolare, sono richiamati
                  i delitti di cui agli artt. 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter cod. pen., i delitti di
                  cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e di cui all’art. 12-quinquies del decreto-legge 8
                  giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

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