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RAFFAELE GRECO



                    In particolare, la disposizione in esame del codice degli appalti fa riferi-
               mento a due distinti settori della predetta legislazione di interesse per la contrat-
               tualistica pubblica, e segnatamente:
                    a. i divieti di avere rapporti contrattuali o di concessione con le ammi-
               nistrazioni pubbliche per i soggetti colpiti da misure di prevenzione antima-
               fia,  ovvero  sottoposti  al  relativo  procedimento  (accertati  attraverso  la
               “comunicazione  antimafia”  di  cui  agli  artt.  88  e  segg.  del  citato  d.lgs.  n.
               159/2011);
                    b. l’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa rilevanti in senso
               impeditivo della capacità di essere interlocutore contrattuale della p.a. (attra-
               verso la “informazione antimafia” di cui agli artt. 90 e segg. del medesimo
               decreto).
                    con riguardo alla prima fattispecie, la norma richiama espressamente
               l’art. 67 del codice antimafia, il quale disciplina gli effetti sulla capacità di
               avere rapporti con la p.a. delle misure di cui al libro I, titolo I, capo II del
               medesimo codice: si tratta delle misure di prevenzione personale che pos-
               sono essere applicate dal tribunale competente ai condannati per delitti di
               criminalità mafiosa (comma 8) nonché a varie ulteriori categorie di soggetti,
               identificati sulla base di indici presuntivi come sospetti non solo di mafiosi-
               tà,  ma  anche  di  legami  con  associazioni  terroristiche  e  criminali  di  altro
               tipo .
                   (28)
               (28) - a norma dell’art. 4 del d.lgs. n. 159/2011, le misure di prevenzione personale possono appli-
                    carsi:
                    a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416-bis cod. proc. (associazione
                    a delinquere di stampo mafioso);
                    b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (reati
                    di  particolare  gravità  ovvero  aggravati  dalla  finalità  di  agevolare  le  associazioni  mafiose)
                    ovvero del delitto di cui all’art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv.
                    dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 (possesso di beni o patrimoni di cui non si sia in grado di giu-
                    stificare la provenienza);
                    c) ai soggetti di cui all’art. 1 del medesimo codice antimafia (e, quindi, che debbano ritenersi,
                    sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, ovvero che per la con-
                    dotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitual-
                    mente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, o ancora che per il loro compor-
                    tamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di
                    reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità,
                    la sicurezza o la tranquillità pubblica);

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