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RAFFAELE GRECO
Infelice, poi, è anche la previsione di cui alla lettera f) che richiama le fat-
tispecie di sfruttamento del lavoro minorile “definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24”, senza considerare che tale ultimo decreto non ha intro-
dotto nuove ipotesi di reato, ma si è limitato a intervenire su norme penali già
esistenti. così essendo formulata la norma, resta il dubbio se e in quali casi essa,
oltre che al reato di tratta di persone (art. 601 cod. pen.), possa estendersi anche
a figure affini quali la riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) e la prostituzio-
ne minorile (art. 600-bis cod. pen.). In ogni caso, è auspicabile che sia di assai
rara verificazione l’ipotesi in cui il concorrente risulti gravato da precedenti
penali per tali gravi fattispecie.
si è già detto, infine, della limitata portata della clausola “di chiusura” di
cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 80, che conclude l’elenco delle fattispecie
di reato escludenti.
con riguardo all’individuazione dei soggetti che operano per l’impresa
concorrente, nei cui confronti va accertata l’insussistenza della causa di
esclusione, il nuovo codice ha ampliato il novero delle figure in questione
recependo le indicazioni dell’adunanza plenaria del consiglio di stato , la
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quale nel vigore della normativa del 2006 aveva enunciato il principio per cui
l’accertamento del requisito di moralità de quo va effettuato nei confronti di
tutti i soggetti i quali, in ragione della struttura e composizione sociale, svol-
gono in via ordinaria l’attività di gestione intesa ad attuare l’oggetto sociale
dell’impresa.
Il comma 3 dell’art. 80 oggi stabilisce che l’esclusione di cui al precedente
comma 1 opera nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
società in accomandita semplice; infine, se si tratta di altro tipo di società o con-
sorzio, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci.
(19) - sent. 16 ottobre 2013, n. 23.
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