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RAFFAELE GRECO



                    Infelice, poi, è anche la previsione di cui alla lettera f) che richiama le fat-
               tispecie di sfruttamento del lavoro minorile “definite con il decreto legislativo
               4 marzo 2014, n. 24”, senza considerare che tale ultimo decreto non ha intro-
               dotto nuove ipotesi di reato, ma si è limitato a intervenire su norme penali già
               esistenti. così essendo formulata la norma, resta il dubbio se e in quali casi essa,
               oltre che al reato di tratta di persone (art. 601 cod. pen.), possa estendersi anche
               a figure affini quali la riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) e la prostituzio-
               ne minorile (art. 600-bis cod. pen.). In ogni caso, è auspicabile che sia di assai
               rara  verificazione  l’ipotesi  in  cui  il  concorrente  risulti  gravato  da  precedenti
               penali per tali gravi fattispecie.
                    si è già detto, infine, della limitata portata della clausola “di chiusura” di
               cui alla lettera g) del comma 1 dell’art. 80, che conclude l’elenco delle fattispecie
               di reato escludenti.
                    con riguardo all’individuazione dei soggetti che operano per l’impresa
               concorrente,  nei  cui  confronti  va  accertata  l’insussistenza  della  causa  di
               esclusione, il nuovo codice ha ampliato il novero delle figure in questione
               recependo le indicazioni dell’adunanza plenaria del consiglio di stato , la
                                                                                       (19)
               quale nel vigore della normativa del 2006 aveva enunciato il principio per cui
               l’accertamento del requisito di moralità de quo va effettuato nei confronti di
               tutti i soggetti i quali, in ragione della struttura e composizione sociale, svol-
               gono in via ordinaria l’attività di gestione intesa ad attuare l’oggetto sociale
               dell’impresa.
                    Il comma 3 dell’art. 80 oggi stabilisce che l’esclusione di cui al precedente
               comma 1 opera nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di
               impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in
               nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di
               società in accomandita semplice; infine, se si tratta di altro tipo di società o con-
               sorzio, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
               legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri
               di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
               unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
               meno di quattro soci.
               (19) - sent. 16 ottobre 2013, n. 23.

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