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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             della  “partecipazione”  all’organizzazione  criminale  come  definita  a  livello
             comunitario: il che, oltre a imporre un approfondimento giuridico complesso e
             farraginoso, rischia di essere foriero di estenuanti contenziosi giudiziali.
                  molto più ragionevole, malgrado l’oggettiva infelicità del dato normativo,
             è limitare la portata dell’inciso da ultimo richiamato all’ultima fattispecie speci-
             fica richiamata dalla lettera a), che individua un’ipotesi di reato non associativa,
             quella di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 3 apri-
             le 2006, n. 152). In sostanza, la norma avrebbe il solo scopo di precisare che
             non qualsivoglia condotta di traffico illecito di rifiuti, ancorché organizzata, è
             suscettibile di determinare l’esclusione dell’operatore dalla gara in caso di con-
             danna definitiva, ma soltanto quella che egli abbia posto in essere nella veste di
             partecipe di un’organizzazione criminale (nel senso di cui al citato art. 2 della
             dec. 2008/841/gaI) .
                                 (13)
                  la lettera a) dell’art. 80 è completata dal richiamo ai delitti “commessi avva-
             lendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
             agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”. la previsione
             si pone come complementare rispetto a quella (art. 67, comma 8, d.lgs. 6 settem-
             bre 2011, n. 159) che preclude l’affidamento di appalti da parte delle amministra-
             zioni pubbliche a soggetti condannati per i reati riconducibili alla criminalità
             mafiosa, come da previsione dell’art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen.; quest’ul-
             tima disposizione, peraltro, è oggetto di autonomo richiamo quale condizione
             ostativa nel comma 2 del medesimo art. 80 (su cui si tornerà appresso).
                  la  lettera  b)  ricollega  l’esclusione  dell’operatore  all’eventuale  condanna
             definitiva per una serie di gravi reati contro la pubblica amministrazione, in que-
             sto caso analiticamente elencati .
                                           (14)
             (13) - peraltro, in questo senso la disposizione in esame rischia di risultare sostanzialmente super-
                  flua: infatti, nell’ordinamento italiano le condotte suindicate sono di regola sanzionate ai
                  sensi dell’art. 416 cod. pen., quanto meno a titolo di concorso esterno, e individuando nel
                  traffico illecito di rifiuti un reato-fine del sodalizio criminale.
             (14) - In particolare, si fa riferimento a condanne per concussione (art. 317 cod. pen.), corruzione
                  propria (artt. 319 e 321 cod. pen.) e impropria (artt. 318 e 321 cod. pen.) nonché in atti giu-
                  diziari (artt. 319-ter e 321 cod. pen.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-
                  quater cod. pen.), anche se commesse nei confronti di incaricato di pubblico servizio (artt.
                  320 e 321 cod. pen.) o di membri degli organi delle comunità europee o di funzionari delle
                  comunità europee o di stati esteri (art. 322 bis cod. pen.), istigazione alla corruzione (art.

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