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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
della “partecipazione” all’organizzazione criminale come definita a livello
comunitario: il che, oltre a imporre un approfondimento giuridico complesso e
farraginoso, rischia di essere foriero di estenuanti contenziosi giudiziali.
molto più ragionevole, malgrado l’oggettiva infelicità del dato normativo,
è limitare la portata dell’inciso da ultimo richiamato all’ultima fattispecie speci-
fica richiamata dalla lettera a), che individua un’ipotesi di reato non associativa,
quella di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 3 apri-
le 2006, n. 152). In sostanza, la norma avrebbe il solo scopo di precisare che
non qualsivoglia condotta di traffico illecito di rifiuti, ancorché organizzata, è
suscettibile di determinare l’esclusione dell’operatore dalla gara in caso di con-
danna definitiva, ma soltanto quella che egli abbia posto in essere nella veste di
partecipe di un’organizzazione criminale (nel senso di cui al citato art. 2 della
dec. 2008/841/gaI) .
(13)
la lettera a) dell’art. 80 è completata dal richiamo ai delitti “commessi avva-
lendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”. la previsione
si pone come complementare rispetto a quella (art. 67, comma 8, d.lgs. 6 settem-
bre 2011, n. 159) che preclude l’affidamento di appalti da parte delle amministra-
zioni pubbliche a soggetti condannati per i reati riconducibili alla criminalità
mafiosa, come da previsione dell’art. 51 comma 3-bis, cod. proc. pen.; quest’ul-
tima disposizione, peraltro, è oggetto di autonomo richiamo quale condizione
ostativa nel comma 2 del medesimo art. 80 (su cui si tornerà appresso).
la lettera b) ricollega l’esclusione dell’operatore all’eventuale condanna
definitiva per una serie di gravi reati contro la pubblica amministrazione, in que-
sto caso analiticamente elencati .
(14)
(13) - peraltro, in questo senso la disposizione in esame rischia di risultare sostanzialmente super-
flua: infatti, nell’ordinamento italiano le condotte suindicate sono di regola sanzionate ai
sensi dell’art. 416 cod. pen., quanto meno a titolo di concorso esterno, e individuando nel
traffico illecito di rifiuti un reato-fine del sodalizio criminale.
(14) - In particolare, si fa riferimento a condanne per concussione (art. 317 cod. pen.), corruzione
propria (artt. 319 e 321 cod. pen.) e impropria (artt. 318 e 321 cod. pen.) nonché in atti giu-
diziari (artt. 319-ter e 321 cod. pen.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-
quater cod. pen.), anche se commesse nei confronti di incaricato di pubblico servizio (artt.
320 e 321 cod. pen.) o di membri degli organi delle comunità europee o di funzionari delle
comunità europee o di stati esteri (art. 322 bis cod. pen.), istigazione alla corruzione (art.
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