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RAFFAELE GRECO



                    peraltro, nel descritto quadro normativo la persistenza di questo ampio
               margine valutativo in capo alla stazione appaltante si affiancava alla novità di
               un’esclusione destinata a operare automaticamente laddove la condanna fosse
               stata comminata per determinati reati particolarmente gravi : per questi ultimi,
                                                                         (8)
               in sostanza, vi era una presunzione assoluta di gravità e di incidenza sulla mora-
               lità professionale, tale da escludere ogni discrezionalità della stazione appaltante.
                    quest’ultima è oggi la scelta esclusiva del legislatore, atteso che nell’art. 80
               del nuovo codice l’esclusione del concorrente è automaticamente e indefetti-
               bilmente ricondotta a condanne per specifiche fattispecie di reato tassativamen-
               te individuate, senza alcuna possibilità di ulteriori valutazioni di ostatività da
               parte della stazione appaltante in relazione a ipotesi altre e diverse. In sostanza,
               il d.lgs. n. 50/2016 ha optato decisamente per il sistema del numerus clausus
               delle condanne escludenti e dell’automatismo del relativo effetto, ed inascoltato
               è  rimasto  anche  il  suggerimento  del  consiglio  di  stato  di  inserire  in  coda
               all’elenco contenuto al comma 1 dell’articolo citato una previsione “di chiusu-
               ra” che riproducesse la facoltà di esclusione del concorrente in caso di condan-
               ne per reati gravi incidenti sulla moralità professionale : la lettera g) aggiunta
                                                                     (9)
               nella versione definitiva del decreto fa infatti riferimento a “ogni altro reato da
               cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l’incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
               amministrazione”, e quindi si limita a rimandare a fattispecie nelle quali in ogni
               caso opererebbe il già citato art. 32-ter cod. pen.
                    siffatta scelta, se certamente è suscettibile di ridurre le incertezze e oscil-
               lazioni in fase applicativa, comporta però il grave rischio di un abbassamento
               delle esigenze di tutela della legalità e di garanzia di una corretta scelta degli
               interlocutori contrattuali della p.a. basti pensare, al riguardo, che nell’attuale
               sistema alla stazione appaltante non sarà possibile formulare un giudizio di inaf-
               fidabilità dell’operatore concorrente, e quindi disporne l’esclusione dalla proce-
               dura selettiva, qualora si accerti che lo stesso sia stato definitivamente condan-
               nato - ad esempio - per disastro colposo (art. 449 cod. pen.), usura (art. 644 cod.


               (8) - In realtà, la scelta dell’esclusione automatica per particolari fattispecie era da ricondurre alla
                   retrostante  disciplina  europea,  e  specificamente  al  par.  1  dell’art.  45  della  direttiva
                   2004/14/ue, che per la prima volta aveva introdotto tale innovativa opzione.
               (9) - cfr. cons. st., parere n. 815 del 2016, cit.

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