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RAFFAELE GRECO
codice, oggetto nei suoi dieci anni di vita di una serie sterminata di interventi
di modifica, in ragione di sempre nuove e cogenti esigenze imposte dalla prassi
e dall’evoluzione normativa, oltre che di una ricchissima elaborazione giurispru-
denziale (basti dire che, solo fra il 2010 e il 2016, ben 14 pronunce
dell’adunanza plenaria del consiglio di stato hanno riguardato questioni inter-
pretative di tale norma).
un elemento comune fra vecchia e nuova norma, invero, è costituito dal
fatto che entrambe contengono un’elencazione di cause di esclusione che va ben
al di là di quelle espressamente previste dalle retrostanti norme europee. tale
caratteristica, anche nel vigore dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, aveva suscitato
dubbi di compatibilità sia con il principio di tassatività delle cause di esclusione
(le quali in effetti, risolvendosi in una limitazione della capacità contrattuale del-
l’imprenditore e quindi in una contrazione della libertà di iniziativa economica
garantita dall’art. 41 cost., sono considerate dalla giurisprudenza tipiche e ine-
stensibili per analogia) sia con il principio generale di derogabilità delle direttive
comunitarie in materia soltanto in senso ampliativo della concorrenza: se ne era
desunto che le ipotesi di esclusione previste dal diritto nazionale, che non trovas-
sero rispondenza nella normativa europea, non potessero trovare applicazione,
per gli appalti sopra soglia, per i concorrenti di altri stati membri dell’unione .
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quanto al quadro normativo attuale, si è già detto del “temperamento”
che si ammette il divieto di gold plating possa trovare proprio con riguardo alla
materia dei requisiti soggettivi dei partecipanti alle procedure selettive.
prima di passare all’esame analitico delle singole cause di esclusione, occor-
re evidenziare un ultimo, fondamentale elemento distintivo che connota in ter-
mini generali la disciplina dell’art. 80, e che appare coerente con la più generale
impostazione del nuovo codice: anche e soprattutto nel regolare questa materia,
il legislatore si preoccupa di declinare le fattispecie escludenti in modo rigoroso
e tassativo, tipizzando le varie ipotesi in modo “chiuso” e tale da ridurre al mini-
mo gli spazi di discrezionalità rimessi alle stazioni appaltanti (ciò è evidente ad
esempio, come meglio appresso si dirà, nella scelta di ricollegare l’esclusione in
(2) - cfr. r. greco, Le cause soggettive di esclusione, in IL NUOVO DIRITTO DEGLI APPALTI PUBBLICI
NELLA DIRETTIVA 2004/18/CE E NELLA LEGGE COMUNITARIA N. 62/2005, a cura di r.
garoFolI e m.a. sandullI, milano, 2005, pagg. 577 ss.
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