Page 12 - copertina 3_4_2014.qxt
P. 12
RAFFAELE GRECO
dalle istituzioni europee, atteso che il sistema comunitario - come è noto - indi-
vidua nella libertà di concorrenza e nell’apertura del mercato alcuni fra i valori
primari da perseguire ai fini del processo d’integrazione giuridica ed economica
fra gli stati dell’unione europea (e, difatti, quello degli appalti pubblici è uno dei
settori in cui si sta pian piano raggiungendo l’obiettivo di una normativa euro-
pea tendenzialmente unitaria ed omogenea).
naturalmente, a questo quadro sovranazionale si affiancano rilevantissime
esigenze del tutto proprie del nostro stato, dal momento che in Italia le asso-
ciazioni criminali hanno notoriamente raggiunto livelli di organizzazione e di
capacità di diffusione nell’economia sconosciuti praticamente a tutti gli altri
stati dell’unione europea (come testimoniato dall’esistenza di una normativa
interna, in materia penale e di prevenzione, del tutto peculiare). altrettanto
potrebbe dirsi per la diffusione della corruzione e dei reati contro la pubblica
amministrazione, di cui viene sovente sottolineato come l’Italia detenga un non
invidiabile primato in europa, al punto da imporre anche in anni recenti il varo
di plurime leggi ad hoc e l’istituzione di un’apposita autorità indipendente
(l’autorità nazionale anticorruzione - anac), con rilevanti e incisivi poteri di
prevenzione, controllo e intervento. d’altra parte, le istituzioni sia europee che
nazionali hanno più volte ritenuto giustificato, in nome delle suddette esigenze
“interne”, che la legislazione italiana in materia di appalti pubblici contenga
norme e istituti inediti e più rigorosi rispetto alle direttive comunitarie in mate-
ria, proprio in ragione delle specificità del quadro sociale ed economico del
nostro paese. anche di recente, in occasione del varo del nuovo codice dei con-
tratti pubblici e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nonostante uno
dei principi-guida della legge-delega fosse il divieto di cosiddetto gold plating,
ossia di ingiustificato “aggravamento” delle norme interne rispetto a quelle
delle retrostanti direttive europee, il consiglio di stato in sede consultiva ha
(1)
giudicato del tutto legittime le (numerose) previsioni di istituti, obblighi e oneri
specifici a carico delle imprese partecipanti alle gare finalizzate proprio ad assi-
curare la corretta selezione degli interlocutori contrattuali della p.a. e la loro
immunità da “pregiudizi” sotto il profilo penale e dell’ordine pubblico.
(1) - comm. spec., parere nr. 855 del 1 aprile 2016 sullo schema di decreto poi confluito nel d.lgs.
n. 50/2016.
8

