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RAFFAELE GRECO



               dalle istituzioni europee, atteso che il sistema comunitario - come è noto - indi-
               vidua nella libertà di concorrenza e nell’apertura del mercato alcuni fra i valori
               primari da perseguire ai fini del processo d’integrazione giuridica ed economica
               fra gli stati dell’unione europea (e, difatti, quello degli appalti pubblici è uno dei
               settori in cui si sta pian piano raggiungendo l’obiettivo di una normativa euro-
               pea tendenzialmente unitaria ed omogenea).
                    naturalmente, a questo quadro sovranazionale si affiancano rilevantissime
               esigenze del tutto proprie del nostro stato, dal momento che in Italia le asso-
               ciazioni criminali hanno notoriamente raggiunto livelli di organizzazione e di
               capacità  di  diffusione  nell’economia  sconosciuti  praticamente  a  tutti  gli  altri
               stati dell’unione europea (come testimoniato dall’esistenza di una normativa
               interna,  in  materia  penale  e  di  prevenzione,  del  tutto  peculiare).  altrettanto
               potrebbe dirsi per la diffusione della corruzione e dei reati contro la pubblica
               amministrazione, di cui viene sovente sottolineato come l’Italia detenga un non
               invidiabile primato in europa, al punto da imporre anche in anni recenti il varo
               di  plurime  leggi  ad  hoc e  l’istituzione  di  un’apposita  autorità  indipendente
               (l’autorità nazionale anticorruzione - anac), con rilevanti e incisivi poteri di
               prevenzione, controllo e intervento. d’altra parte, le istituzioni sia europee che
               nazionali hanno più volte ritenuto giustificato, in nome delle suddette esigenze
               “interne”, che la legislazione italiana in materia di appalti pubblici contenga
               norme e istituti inediti e più rigorosi rispetto alle direttive comunitarie in mate-
               ria, proprio in ragione delle specificità del quadro sociale ed economico del
               nostro paese. anche di recente, in occasione del varo del nuovo codice dei con-
               tratti pubblici e delle concessioni (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), nonostante uno
               dei principi-guida della legge-delega fosse il divieto di cosiddetto gold plating,
               ossia  di  ingiustificato  “aggravamento”  delle  norme  interne  rispetto  a  quelle
               delle retrostanti direttive europee, il consiglio di stato in sede consultiva ha
                                                                                       (1)
               giudicato del tutto legittime le (numerose) previsioni di istituti, obblighi e oneri
               specifici a carico delle imprese partecipanti alle gare finalizzate proprio ad assi-
               curare la corretta selezione degli interlocutori contrattuali della p.a. e la loro
               immunità da “pregiudizi” sotto il profilo penale e dell’ordine pubblico.

               (1) - comm. spec., parere nr. 855 del 1 aprile 2016 sullo schema di decreto poi confluito nel d.lgs.
                   n. 50/2016.

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