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Ma è altrettanto vero che il decreto legislativo dovrà essere completato
con una numerosa congerie di ulteriori atti di disciplina (non solo da decreti
ministeriali, ma anche da atti di più difficile classificazione, come le linee guida,
ministeriali e ANAC), destinati a sostituire il precedente regolamento unico di
attuazione, quello del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
In merito ai profili contenutistici, gli elementi di novità sono molteplici e
di diverso spessore. Senza pretesa di completezza, si possono segnalare alcuni
di quelli che hanno già attirato l’attenzione della dottrina.
In primo luogo, rileva il nuovo assetto del sistema delle fonti, fortemente
innovato dalla già ricordata eliminazione del regolamento di esecuzione del 2010.
La sua sostituzione, con l’originale meccanismo di norme secondarie facenti
perno sulle già ricordate “linee guida” in funzione di indirizzo ed ancora in via di
emanazione, è tutta da valutare, anche in termini di tenuta costituzionale.
In secondo luogo, emerge il tema della funzione delle stazioni appaltanti,
ampiamento battuto nel codice tramite le disposizioni in materia di qualificazio-
ne e di aggregazione della domanda. Il dichiarato intento di puntare alla sem-
plificazione ed al miglioramento della qualità dei risultati e della riduzione degli
oneri di finanza pubblica andrà quindi considerato alla luce dell’incisione sulla
capacità dei soggetti pubblici che, qualora non idonei, si vedranno azzerare la
loro autonomia negoziale.
Ancora, in terzo luogo e in merito ai criteri di aggiudicazione, il legislatore
ha rimarcato la preferenza comunitaria per l’offerta economicamente più van-
taggiosa, dando un notevole impulso alla diversificazione dei criteri per la valu-
tazione dell’offerta e puntando ad una maggiore attenzione ai temi ambientali
e sociali collegati agli appalti. In questa linea si colloca anche il tema del “costo
del ciclo di vita”, cifra globale che colloca il prezzo nella sua dimensione tem-
porale, oltre che quantitativa.
Dal punto di vista delle imprese, poi, la rimodulazione degli adempimenti
per la partecipazione alle gare, introducendo la Banca dati nazionale degli ope-
ratori economici, rimodulando il soccorso istruttorio e adottando il documento
di gara unico europeo.
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