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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             via automatica alla condanna del concorrente per un elenco tassativo di reati,
             con esclusione di tutti gli altri). tale scelta verosimilmente nasce dall’intento di
             ridurre drasticamente il contenzioso giudiziale su questa materia, che effettiva-
             mente aveva raggiunto dimensioni intollerabili sotto il vigore della normativa
             previgente, ma è anche indubbiamente il frutto di un atteggiamento di sfiducia
             verso le stazioni appaltanti indotto dalle vicende corruttive che hanno agitato le
             cronache negli ultimi anni; una sfiducia che appare estesa alla stessa giustizia
             amministrativa, come testimoniato nell’individuazione in un soggetto diverso,
             l’anac, dell’autorità chiamata non solo a riempire di contenuti la disciplina (si
             veda il comma 13 dell’art. 80, che demanda appunto all’anac l’individuazione
             con apposite “linee guida” di talune disposizioni attuative della norma prima-
             ria), ma anche talora a risolvere i conflitti fra amministrazione e operatori, sulla
             base di innovativi e penetranti poteri.




             3. Condanne penali definitive


                  Il comma 1 dell’art. 80 ripropone, nell’attuale contesto normativo, la tra-
             dizionale preclusione alla partecipazione a gare d’appalto derivante da partico-
             lari sentenze penali definitive di condanna ovvero di applicazione di pena su
             richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. : trattasi di previsione integrativa
                                                        (3)
             e sussidiaria rispetto alla norma di cui all’art. 32-ter cod. pen., che per alcuni
             reati particolarmente gravi prevede la pena accessoria dell’incapacità di contrar-
             re  con  la  pubblica  amministrazione,  e  anche  rispetto  alla  normativa  sulla
             responsabilità amministrativa delle persone giuridiche che, in relazione a taluni
             illeciti amministrativi, prevede una sanzione di analogo contenuto (art. 9, d.lgs.
             8 giugno 2001, n. 231) .
                                  (4)
             (3) - Il problema dell’equiparazione alle sentenze di condanna di quelle di cosiddetto patteggiamento, ma anche
                 dei decreti penali di condanna divenuti definitivi, si è posto a più riprese in passato, ma era stato già da
                 tempo superato dalla giurisprudenza e trova definitiva soluzione nell’art. 80, d.lgs. nr. 50/2016, che espres-
                 samente richiama tutte le indicate tipologie di pronunce, ricollegandovi identici effetti escludenti.
             (4) - si vedrà in appresso, peraltro, che oggi il legislatore dedica un’apposita previsione proprio alla
                 misura interdittiva di cui all’art. 9, d.lgs. nr. 231/2001, in una con altre sanzioni di analogo
                 tenore (art. 80, comma 5, lett. f).

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