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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
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             imprenditoriale del soggetto, in pratica erano sovente ritenute legittime esclu-
             sioni motivate da condanne in relazione alle quali l’individuazione di tale colle-
             gamento risultava a dir poco ardua. a titolo esemplificativo, sono state ritenute
             ostative  condanne  per  reati  certamente  connessi  alla  pratica  imprenditoriale
             quali aggiotaggio, bancarotta fraudolenta, falsità materiale o ideologica in atto
             pubblico, turbata libertà degli incanti, ma anche per omicidio colposo con vio-
             lazione della normativa antinfortunistica, per violazioni in materia di smalti-
             mento dei rifiuti, per violazione della normativa in materia di igiene dei prodotti
             alimentari in una gara relativa a servizi di ristorazione e perfino per furto aggra-
             vato di energia elettrica, per guida in stato di ebbrezza, trattandosi di gara avente
             ad oggetto un servizio di trasporto scolastico, e per reati contro la p.a. com-
             messi in un periodo in cui il soggetto aveva ricoperto cariche politiche.
                  al di là delle questioni applicative relative alle singole ipotesi di condanne
             ed alla loro efficacia escludente o meno, fra i principali problemi che si sono
             posti nel quadro normativo antevigente vanno segnalati:
                  a. quello relativo alla necessità di un’estesa motivazione da parte della sta-
             zione appaltante non solo in caso di esclusione del concorrente, ma anche lad-
             dove al contrario avesse ritenuto i precedenti penali accertati a carico dello stes-
             so non ostativi (in alcune pronunce, si è affermato che in questo secondo caso
             il giudizio di non ostatività fosse implicito per facta concludentia nell’ammissio-
             ne dell’operatore alla gara);
                  b. quello della portata dell’onere dichiarativo a carico dell’operatore nella
             fase  della  domanda  di  ammissione  alla  gara,  essendo  largamente  prevalente
             l’opinione che, proprio perché era rimessa alla stazione appaltante la valutazio-
             ne circa la portata escludente o meno delle eventuali condanne riportate dal
             concorrente,  quest’ultimo  fosse  comunque  tenuto  a  dichiararle  tutte,  non
             potendo egli stesso compiere una sorta di “filtro”, omettendo di segnalare quel-
             le a suo dire irrilevanti o ininfluenti .
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             (7) - su questo punto, il comma 2 dell’art. 38, d.lgs. n. 163/2006 era stato alfine modificato dal d.l. 13 mag-
                 gio 2011, n. 70, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106 (cosiddetto “decreto sviluppo”), con l’esplicitazione
                 del dovere dei concorrenti di indicare in ogni caso, nella dichiarazione autocertificativa da produrre in
                 una alla domanda di partecipazione alla gara, tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le
                 quali si fosse beneficiato della non menzione nel casellario giudiziale, e con la sola esclusione di quelle
                 per le quali fosse intervenuta depenalizzazione o dichiarazione giudiziale di estinzione del reato.

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