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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             pen.), rapina (art. 628 cod. pen.) o estorsione (art. 629 cod. pen.), eccezion fatta
             per le sole ipotesi in cui a queste ultime fattispecie si sia accompagnata l’aggra-
             vante mafiosa (art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella l. 12 luglio 1991,
             n. 203). e gli esempi potrebbero moltiplicarsi. si tratta indubbiamente di ipote-
             si-limite, ma non è possibile - e forse neanche saggio - escluderne in radice ogni
             possibilità di verificazione, così come non è del tutto condivisibile la scelta di
             “cristallizzare” una volta per tutte (sia pure talora mercé l’uso di clausole “aper-
             te”, come meglio appresso si vedrà) il quadro delle fattispecie penali ostative,
             vista l’imprevedibilità dell’evoluzione sociale e la possibile affermazione e dif-
             fusione di nuovi e inediti fenomeni criminali .
                                                        (10)
                  Venendo ora all’esame delle singole fattispecie di reato a effetto escluden-
             te, può osservarsi che, mentre nel previgente art. 38, d.lgs. n. 163/2006 si era
             preferito, piuttosto che riferirsi alle specifiche fattispecie di reato previste dal
             nostro ordinamento interno, richiamare le ampie e generiche nozioni delineate
             dalla retrostante direttiva (in modo da operare una sorta di rinvio “in bianco”,
             suscettibile  di  ricomprendere  le  ulteriori  fattispecie,  rientranti  nelle  suddette
             nozioni, che il legislatore penale avesse eventualmente introdotto in futuro), la
             nuova norma si connota per un’impostazione “mediana”, optando in via gene-
             rale per un’elencazione delle specifiche norme incriminatrici interne, ma non
             mancando di affiancarvi in taluni casi un richiamo alle più generiche nozioni
             comunitarie.
                  ciò avviene già alla lettera a) del comma 1, laddove alla menzione delle
             varie fattispecie di reati associativi previste dal nostro ordinamento - associazione
             a delinquere semplice (art. 416 cod. pen.) e di stampo mafioso (art. 416-bis cod.
             pen.) nonché finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
             (art. 74, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) - segue il richiamo alla nozione comuni-
             taria  di  “partecipazione  a  un’organizzazione  criminale”  contenuta  nell’art.  2
             della decisione quadro 2008/841/gaI del consiglio .
                                                               (11)
             (10) - Va fin d’ora segnalato che l’anac ha cercato di porre rimedio a questa impasse proponendo
                  un’interpretazione  estensiva  della  diversa  e  autonoma  causa  di  esclusione  discendente  da
                  “gravi illeciti professionali” (art. 80, comma 5, lettera c). ma, come meglio si dirà appresso,
                  si tratta di una soluzione che, oltre a suscitare dubbi di legittimità, incontra anche dei limiti
                  testuali che la rendono inidonea a risolvere del tutto il problema.
             (11) - quest’ultima norma impegna gli stati membri dell’unione europea a far sì che siano perseguiti

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