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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
                                        ALLE GARE D’APPALTO


             erogazioni pubbliche (art. 316-ter, cod. pen., introdotto dalla l. 29 settembre
             2000, n. 300), di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
             (art. 640-bis cod. pen.) e di indebito conseguimento di contributi comunitari
             (art. 2, l. 23 dicembre 1986, n. 898). restano escluse, invece, non solo l’ipotesi
             di truffa semplice (art. 640 cod. pen.), ma anche quelle di truffa aggravata in
             danno dello stato (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.).
                  la lettera d), con il riferimento ai “delitti, consumati o tentati, commessi
             con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costi-
             tuzionale”, evoca le fattispecie incriminate dagli artt. 270 cod. pen. (associazio-
             ne sovversiva) e 270-bis cod. pen. (associazioni con finalità di terrorismo anche
             internazionale  o  di  eversione  dell’ordine  democratico),  nonché  le  previsioni
             satellite introdotte dalla legislazione del 2001-2005 (artt. 270-ter, 270-quater e
             270-quinquies cod. pen.), ivi compresa la circostanza aggravante della finalità
             terroristica (art. 270-sexies cod. pen.) .
                                                 (17)
                  la successiva lettera e), con netto progresso rispetto alla normativa previ-
             gente, richiama tutte le vigenti norme incriminatrici in materia di riciclaggio ,
                                                                                      (18)
             e quindi gli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 cod. pen., nonché l’ipotesi di finan-
             ziamento del terrorismo di cui all’art. 1, d.lgs. 22 giugno 2007, n. 109.

             (17) - stante l’onnicomprensività del richiamo, non si comprende la finalità dell’ulteriore specifica-
                  zione, apposta in coda alla previsione dianzi riportata, dei “reati terroristici o reati connessi
                  alle attività terroristiche”: verosimilmente si tratta di un mero refuso, non corretto in sede di
                  predisposizione del testo finale del decreto.
             (18) - a norma dell’art. 1, par. 2, della direttiva 2005/60/ce del 26 ottobre 2005 del parlamento
                  europeo e del consiglio, costituiscono “riciclaggio” le seguenti condotte, purché commesse
                  “intenzionalmente”:
                  “a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi pro-
                  vengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occul-
                  tare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in
                  tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
                  b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizio-
                  ne, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza
                  che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
                  c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro
                  ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
                  d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commet-
                  tere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a
                  commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione”.

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