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RAFFAELE GRECO
In entrambi i casi, la nozione di “organizzazione criminale” richiamata è
quella di cui all’art. 1 della medesima decisione quadro, il quale definisce tale
organizzazione come “un’associazione strutturata di più di due persone, stabi-
lita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati
punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza pri-
vativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per
ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro
vantaggio materiale” .
(12)
così essendo strutturata la norma, ci si potrebbe chiedere quali siano il
senso e la finalità del richiamo alla nozione comunitaria, una volta che il legisla-
tore si è premurato di indicare le specifiche fattispecie associative, come definite
dall’ordinamento interno, cui la causa di esclusione è riferibile.
la questione è complicata dal fatto che il richiamo in esame sembra
invero inteso a circoscrivere l’ambito di applicazione della causa di esclusione
stessa, come emerge dal fatto che, dopo aver indicato gli specifici titoli di
reato per i quali opera, essa precisa che l’effetto escludente discende dalla
eventuale condanna definitiva per gli stessi “in quanto riconducibili alla par-
tecipazione a un’organizzazione criminale”, quale definita dalla citata norma
europea. Insomma, prima facie parrebbe che la stazione appaltante, pur in
presenza di condanne definitive per i reati suindicati, debba verificare se nel
singolo caso la condotta del soggetto condannato integri o meno gli estremi
penalmente i comportamenti di chi “intenzionalmente ed essendo a conoscenza dello scopo
e dell’attività generale dell’organizzazione criminale o dell’intenzione di quest’ultima di com-
mettere i reati in questione, partecipi attivamente alle attività criminali dell’organizzazione, ivi
compresi la fornitura di informazioni o mezzi materiali, il reclutamento di nuovi membri non-
ché qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività, essendo inoltre consapevole che la sua
partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali di tale organizzazione”
ovvero ponga in essere “un’intesa con una o più altre persone per porre in essere un’attività
che, se attuata, comporterebbe la commissione di reati di cui all’articolo 1, anche se la persona
in questione non partecipa all’esecuzione materiale dell’attività”.
(12) - la definizione riportata, se per un verso contiene tutti gli elementi che nel nostro diritto
penale sono considerati necessari ad integrare il reato associativo, a questi aggiunge una pre-
cisa individuazione dei possibili reati-fine, con la specificazione del minimo di pena edittale
perché questi possano assumere rilevanza, in modo da essere applicabile anche in quegli stati
i quali, pur sanzionando i reati-fine in maniera più grave se commessi in forma associata, non
contemplano un’autonoma ipotesi di reato associativo.
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