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RAFFAELE GRECO



                    sebbene l’elenco sia stato integrato rispetto all’originario schema di decre-
               to, come da suggerimento del consiglio di stato , permangono lacune e omis-
                                                              (15)
               sioni  difficilmente  spiegabili,  come  ad  esempio  quella  del  peculato  semplice
               (art. 314 cod. pen.).
                    per il concetto di “frode”, invece, la lettera c) dell’art. 80 si limita a rinviare
               all’art. 1 della convenzione relativa agli interessi finanziari delle comunità euro-
               pee, stipulata ai sensi dell’art. K.3 del trattato ue , una previsione limitata ai
                                                                (16)
               soli fatti commessi in danno delle comunità europee ed idonea a ricomprende-
               re, oltre alle condotte truffaldine in senso stretto (ossia connotate da quelli che
               in gergo penalistico potrebbero definirsi artifici e raggiri), anche quelle ipotesi
               di reato nelle quali la condotta maliziosa si concreta in un’omissione o nel mero
               silenzio, nonché quelle in cui essa interviene nella fase successiva all’ottenimen-
               to di una prestazione patrimoniale da parte delle comunità europee, sostan-
               ziandosi in una “distrazione” della stessa dai suoi fini istituzionali. tra le fatti-
               specie delittuose esistenti nel nostro ordinamento ed astrattamente riconducibili
               alla disposizione in oggetto, possono citarsi quelle di malversazione (art. 316-bis
               cod. pen., come mod. dalla l. 7 febbraio 1992, n. 181), di indebita percezione di
                    322 cod. pen.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.), turbata libertà degli incan-
                    ti (art. 353 cod. pen.) o della scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.), astensione dagli
                    incanti (art. 354 cod. pen.), inadempimento (art. 355 cod. pen.) e frode (art. 356 cod. pen.)
                    nelle pubbliche forniture e corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.).
               (15) - cfr. parere n. 815 del 2016, cit.
               (16) - “ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle
                    comunità europee:
                    a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
                    • all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
                    cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale
                    delle comunità europee o dai bilanci gestiti dalle comunità europee o per conto di esse;
                    • alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui
                    consegua lo stesso effetto;
                    • alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
                    b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
                    • all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
                    cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle comunità euro-
                    pee o dei bilanci gestiti dalle comunità europee o per conto di esse;
                    • alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui
                    consegua lo stesso effetto;
                    • alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto”.

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