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RAFFAELE GRECO
sebbene l’elenco sia stato integrato rispetto all’originario schema di decre-
to, come da suggerimento del consiglio di stato , permangono lacune e omis-
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sioni difficilmente spiegabili, come ad esempio quella del peculato semplice
(art. 314 cod. pen.).
per il concetto di “frode”, invece, la lettera c) dell’art. 80 si limita a rinviare
all’art. 1 della convenzione relativa agli interessi finanziari delle comunità euro-
pee, stipulata ai sensi dell’art. K.3 del trattato ue , una previsione limitata ai
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soli fatti commessi in danno delle comunità europee ed idonea a ricomprende-
re, oltre alle condotte truffaldine in senso stretto (ossia connotate da quelli che
in gergo penalistico potrebbero definirsi artifici e raggiri), anche quelle ipotesi
di reato nelle quali la condotta maliziosa si concreta in un’omissione o nel mero
silenzio, nonché quelle in cui essa interviene nella fase successiva all’ottenimen-
to di una prestazione patrimoniale da parte delle comunità europee, sostan-
ziandosi in una “distrazione” della stessa dai suoi fini istituzionali. tra le fatti-
specie delittuose esistenti nel nostro ordinamento ed astrattamente riconducibili
alla disposizione in oggetto, possono citarsi quelle di malversazione (art. 316-bis
cod. pen., come mod. dalla l. 7 febbraio 1992, n. 181), di indebita percezione di
322 cod. pen.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.), turbata libertà degli incan-
ti (art. 353 cod. pen.) o della scelta del contraente (art. 353-bis cod. pen.), astensione dagli
incanti (art. 354 cod. pen.), inadempimento (art. 355 cod. pen.) e frode (art. 356 cod. pen.)
nelle pubbliche forniture e corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.).
(15) - cfr. parere n. 815 del 2016, cit.
(16) - “ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle
comunità europee:
a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
• all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale
delle comunità europee o dai bilanci gestiti dalle comunità europee o per conto di esse;
• alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui
consegua lo stesso effetto;
• alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
• all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti
cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle comunità euro-
pee o dei bilanci gestiti dalle comunità europee o per conto di esse;
• alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui
consegua lo stesso effetto;
• alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto”.
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