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I REQUISITI DI MORALITÀ E ORDINE PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLE GARE D’APPALTO
come notato dai primi commentatori , il riferimento anche ad altri “sog-
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getti” muniti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo, diversi dagli
amministratori in senso proprio, consente di estendere la previsione non solo
ai sindaci di società di capitali e agli altri organi di vigilanza, ma anche ai procu-
ratori ad negotia, per i quali la plenaria, contraddicendo il precedente indirizzo
giurisprudenziale, aveva affermato non potersi escludere che essi, pur essendo
soggetti alla direzione e al controllo di chi gli ha rilasciato la procura, avessero
comunque un potere di rappresentanza e manifestazione della volontà dell’im-
presa, sia pure con riguardo a un oggetto limitato .
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Inoltre, la norma riproduce la previsione, già contenuta nel previgente
art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, secondo cui l’operatività della causa di esclusio-
ne si estende anche ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente san-
zionata.
la formulazione normativa a sua volta recepisce gli approdi della pregres-
sa consolidata giurisprudenza, che ha sempre considerato non sufficiente una
generica e formale dichiarazione di dissociazione, esigendo invece concreti e
documentati comportamenti dell’impresa indicativi di una reale presa di distan-
ze dal precedente amministratore, quale è tipicamente la proposizione di azione
di responsabilità nei suoi confronti .
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è pacifico, invece, che la rimozione dell’amministratore in carica non con-
sente all’impresa di far venir meno la causa di esclusione de qua, dal momento
(20) - cfr. V. capuzza, Nuove previsioni e nuove criticità nell’art. 80 del Codice Appalti, in
www.giustamm.it, n. 9/2016.
(21) - In precedenza, sulla scorta di un’accezione rigorosa della nozione di “rappresentanza”, si ritene-
va che occorresse la prova che il soggetto in questione esercitasse in modo pieno e continuativo
il potere di esternare la volontà dell’impresa: pertanto, si ritenevano tenuti al rispetto del requi-
sito gli institori (cons. stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 523) e i procuratori generali (cons.
stato, sez. VI, 12 ottobre 2006, n. 6089; id., sez. V, 28 giugno 2004, n. 4774), ma non anche i
procuratori speciali, a meno che non fosse documentato il conferimento di fatto agli stessi di
ampie funzioni di rappresentanza nel senso precisato (e fatta salva la facoltà di prevedere espres-
samente nel bando l’obbligo di attestare la sussistenza del requisito anche per altri soggetti).
(22) - cfr. cons. stato, sez. V, 11 settembre 2007, n. 4804; tar lazio, sez. III-ter, 17 luglio 2007,
n. 6502; id. 16 novembre 2006, n. 12512; tar lazio, sez. III, 20 aprile 2004, n. 3386; tar
catania, sez. I, 24 marzo 2004, n. 742.
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