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RAFFAELE GRECO



               benefici in questione per effetto del sopravvenire del provvedimento definitivo
               applicativo della misura di prevenzione (comma 2).
                    con riguardo alla fase di pendenza del procedimento di applicazione della
               misura di prevenzione, questa non determina ipso jure l’impossibilità di conse-
               guire le licenze, le concessioni e gli altri benefici, ma soltanto la previa comuni-
               cazione al tribunale competente, salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
               attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di con-
               tratti derivati da altri già stipulati dalla p.a. (comma 6); in questo, come in ogni
               altro caso, l’autorità giudiziaria può, prima ancora della definitiva irrogazione
               della misura di prevenzione, disporre in via provvisoria i divieti suindicati ovve-
               ro sospendere interinalmente l’efficacia di contratti, concessioni, licenze e altri
               benefici dei quali l’interessato sia già titolare (comma 3).
                    con specifico riferimento al settore dei contratti pubblici, l’art. 83, comma
               1, del d.lgs. n. 159/2011 dispone che le pubbliche amministrazioni e gli enti
               pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigi-
               lati dallo stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque con-
               trollate dallo stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere
               pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84 del
               medesimo decreto prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e sub-
               contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici (comma 1). Identico obbli-
               go vale per i contraenti generali, figura oggi disciplinata dall’art. 194 del nuovo
               codice degli appalti (comma 2). quanto alla sussistenza o meno dei divieti di
               cui all’art. 67, questa è attestata dalla comunicazione antimafia (art. 84, comma
                    c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la p.a. e concessioni di servizi
                    pubblici;
                    d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la
                    p.a., nei registri della camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso e nei
                    registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
                    e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
                    f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per
                    lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
                    g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
                    denominate, concessi o erogati da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle comunità
                    europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
                    h)  licenze  per  detenzione  e  porto  d’armi,  fabbricazione,  deposito,  vendita  e  trasporto  di
                    materie esplodenti.

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