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IL DIRITTO UMANITARIO INTERNAZIONALE OGGI:
CREDIBILE PROSPETTIVA IN UN’INSTABILE REGIONE MEDITERRANEA?
in grande misura negli stessi crimini compiuti nel passato con altre bandiere e
altre ideologie, in tutte le latitudini. Quel che lascia interdetti è che siano com-
piuti ancora, nonostante che ormai sia noto che la sanzione globale internazio-
nale si può abbattere non solo sugli Stati ma anche sui singoli che agiscono in
nome di uno Stato mettendo in atto comportamenti criminali.
Dopo Tribunali speciali ad hoc (come quello per i crimini commessi nei
territori della ex Jugoslavia dal 1991, istituito con Ris. n. 827 del Consiglio di
Sicurezza delle N.U. il 25 maggio 1993 e quello contro i crimini commessi in
Ruanda nel 1994 con Ris. n. 955 dell’8 novembre 1994 del C.d.S. delle N.U.),
certamente non una soluzione ottimale per un gran numero di valutazioni sto-
riche e giuridiche, un foro importante attualmente esiste e opera con concretez-
za: la Corte Penale Internazionale, che si può considerare l’evoluzione storica,
in chiave contemporanea di quel Tribunale di Norimberga, che rappresentò per
la prima volta la messa in accusa di alti dirigenti statali, militari e non, per cri-
mini contro l’umanità. Se quel Tribunale fu una svolta importante nelle relazio-
ni internazionali, dopo cinquant’anni di attività delle Nazioni Unite, l’istituzione
della Corte Penale Internazionale con carattere permanente ha rappresentato
un’ulteriore svolta epocale.
Il 17 luglio 1998 a Roma la Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite
istituì la Corte con uno Statuto molto articolato (anche con alcuni “paletti” che
in qualche modo ne limitano l’attività investigativa e sanzionatoria) e con la rati-
fica di 66 stati, lo Statuto di Roma della Corte entrò in vigore il 1 luglio 2002 .
(15)
L’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, disse nel
suo discorso dell’11 aprile 2002 a Roma, alla presenza dell’allora presidente
della Repubblica Ciampi, che “era stato dato un colpo all’impunità” e era stato
colmato il vuoto dell’anello mancante nel sistema giudiziario internazionale.
Corretto.
Le competenze della Corte sono chiaramente indicate all’art. 5:
a) crimine di genocidio (preso in considerazione in quanto tale, solo dopo
la Seconda Guerra mondiale, con la Convenzione contro il genocidio delle
Nazioni Unite);
(15) - Per l’Italia, Legge 12 luglio 1999, n. 232 (Supplemento ordinario n.135/L della G.U. n. 167
del 19 luglio 1999).
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